Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/04/2019 - Cass., sez. I, 4 aprile 2019, n. 14987

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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Nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1 della L. 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio.