argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 3 novembre 2026, n. 38313)Keywords: regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - requisiti
Nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., al fine di escludere la violazione dell’art. 3 CEDU non è sufficiente che la camera detentiva abbia una superficie superiore a tre o quattro metri quadrati. Occorre, infatti, valutare, secondo un apprezzamento complessivo e multifattoriale e indipendentemente dall’ampiezza della cella, nella specie di gran lunga superiore a quattro metri quadrati, anche le ulteriori condizioni suscettibili di rendere degradante il trattamento detentivo, quali, per esemplificare, l’assenza di una sufficiente illuminazione o la mancanza di aerazione dei locali o di adeguati servizi igienici. Né la protrazione di una situazione lesiva del diritto tutelato potrebbe ritenersi giustificata dalla mera indisponibilità dei fondi necessari all'intervento