argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 18 dicembre 2025, Cerny e a. c. Repubblica ceca )Keywords: rispetto del diritto alla vita privata - comunicazioni tra avvocato e cliente - utilizzo processuale delle conversazioni col difensore tratte dai dispositivi elettronici in uso al cliente - interferenza arbitraria in assenza di una normativa interna chiara dettagliata e prevedibile
Cedu 18 dicembre 2025, Cerny e a. c. Repubblica ceca
Parole chiave: rispetto del diritto alla vita privata – comunicazioni tra avvocato e cliente - utilizzo processuale delle conversazioni col difensore tratte dai dispositivi elettronici in uso al cliente – interferenza arbitraria in assenza di una normativa interna chiara, dettagliata e prevedibile.
L’utilizzo nel procedimento penale delle comunicazioni tra i difensori e i loro assistiti tratte dai dispositivi elettronici di questi ultimi, costituisce una ingerenza illecita nella vita privata degli avvocati, in quanto non trovando fondamento adeguato nel diritto dello Stato convenuto, viene meno, in tal modo, al requisito della previsione per legge, cui tra l’altro è subordinata la legittimità della ingerenza ai sensi dell’art. 8 Cedu. La legge ceca, infatti, diversamente da come implicato dal principio di legalità, non appare chiara e prevedibile nei suoi effetti, né offre garanzie procedurali sufficienti a tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. In particolare, la lacunosità del quadro normativo nazionale è tale da ingenerare incertezza sulla esistenza di una norma interna che vieti l’ispezione dei dati privilegiati estratti dagli apparecchi elettronici dei clienti di un avvocato, o che disciplini il trattamento dei dati privilegiati conservati su tali supporti.