argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
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di Elena Andolina
In data 12 giugno è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S 1517, d’iniziativa dell’onorevole Ancorotti, recante “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere”. In continuità con le disposizioni e le finalità del Codice Rosso, la proposta di legge mira a rafforzare in modo strutturale la prevenzione dei reati riconducibili alla violenza contro le donne. A tal fine, il disegno di legge introduce sia la figura dello psichiatra o psicologo forense, nella primissima fase del procedimento penale relativo ai casi di violenza di genere, sia un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, nei casi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e psichica della vittima.
Si modifica, poi, l’art. 220, comma 2, c.p.p., prevedendo la possibilità di effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche; e, riformulando l’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., si stabilisce che il pubblico ministero debba disporre immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria (ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette), nell'ipotesi in cui, nel corso dell'assunzione di informazioni dalla persona offesa, emergano fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte.
Infine, si istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto « codice rosso », prevedendo l’obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati).