argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - atti del procedimento
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 16 maggio 2025, n. 18624)Articoli Correlati: procura speciale - firma digitale - deposito con modalità telematiche - nullità - inammissibilità
L'inosservanza dell'art. 122, comma 2-bis, c.p.p., in merito alle modalità di deposito e firma della procura speciale, non è sanzionato né con la nullità nè con l'inammissibilità e il disposto degli artt. 111-bis, comma 4, e 111-ter, comma 3, c.p.p. consentono - quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime - il deposito (purchè tempestivo) in forma analogica degli atti.