argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 29 aprile 2025, Kavečanskż c. Slovacchia )Articoli Correlati: vita privata - domicilio - perquisizione di studio notarile e sequestro di dispositivi inforrmatici in assenza di preventiva autorizzazione giudiziariadis - controllo di legittimitą successivo a cura del p.m. - status del p.m. non indipendente - interferenza non conforme alla legge - - violazione dell
Corte e.d.u., 29 aprile 2025, Kavečanský contro Slovacchia
Parole chiave: vita privata - domicilio - perquisizione di studio notarile e sequestro di dispositivi informatici in assenza di preventiva autorizzazione giudiziaria - controllo di legittimità successivo a cura del p.m. - status del p.m. non indipendente - interferenza non conforme alla legge – violazione dell’art. 8 §2 Cedu
Il ricorso riguarda le perquisizioni effettuate in uno studio notarile e in altri locali non residenziali e il successivo sequestro di alcuni dispositivi elettronici, effettuati su iniziativa della polizia e sottoposti a controllo di legittimità a cura del titolare dell’accusa, solo dopo la loro esecuzione. I giudici europei ritengono che l’interferenza con l’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto del domicilio e della vita privata si sia realizzata in modo non conforme alla legge come, invece, richiesto dall’art. 8 § 2 Cedu. In questa materia - si afferma in sentenza - il diritto nazionale deve fornire garanzie adeguate e sufficienti contro l’arbitrarietà, soprattutto se, come nell’ordinamento slovacco, perquisizioni e sequestri sono consentiti in assenza di preventiva autorizzazione giudiziaria; circostanza quest’ultima, nel caso concreto, insuscettibile di bilanciamento tramite un controllo giudiziario ex post factum effettivo e diligentemente condotto sulla legittimità e giustificazione del mandato di perquisizione. Nel diritto dello Stato convenuto, infatti, il p.m. non possiede uno status indipendente paragonabile a quello di un tribunale, la qual cosa determina l’impossibilità di ottenere un effettivo controllo giudiziario ex post sulla decisione di effettuare le perquisizioni e sulle relative modalità di esecuzione.