Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/02/2024 - Cass., sez. II, 22 febbraio 2024, n. 8014

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni

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La dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto in absentia; la sanzione d'inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall'art. 581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio d'impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.