Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/02/2024 - Corte e.d.u. 22 febbraio 2024, Kaczmarek c. Polonia

argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova

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Articoli Correlati: diritto alla vita privata - intercettazioni telefoniche - divulgazione di una registrazione telefonica di soggetto estraneo al procedimento - conservazione dei dati - interferenza illecita nella vita privata

Corte e.d.u., 22 febbraio 2024,  Kaczmarek c. Polonia

Parole chiave: diritto alla vita privata - intercettazioni telefoniche - divulgazione di una registrazione telefonica di soggetto estraneo al procedimento – conservazione dei dati - interferenza illecita    

Durante una conferenza stampa a cura degli inquirenti sugli sviluppi di una indagine che aveva suscitato grande clamore nei media, veniva divulgato in parte il contenuto, irrilevante per il caso, di una conversazione telefonica intercorsa tra uno dei sospettati, la cui posizione veniva successivamente archiviata, e la moglie. Per tale ragione, la donna denunciava la violazione dell’art. 8 C.e.d.u., affermando che la diffusione dei suoi dati personali e della conversazione intercettata, di natura personale, e la  trascrizione e conservazione delle registrazioni telefoniche, avevano costituito una interferenza illecita da parte della autorità pubblica nella sua vita privata. Posto che il diritto alla tutela della reputazione è un diritto ricompreso nelle garanzie contemplate dalla norma convenzionale come parte del diritto al rispetto della vita privata, la Corte adita riconosce  che l’ascolto pubblico della registrazione ha costituito una  interferenza  non conforme alla legge in quanto priva di base giuridica nel diritto interno, che non consentiva la registrazione di conversazioni di una persona estranea alle indagini.  Allo stesso modo è stata ritenuta una interferenza non conforme alla legge la conservazione delle trascrizioni in quanto il quadro giuridico vigente all’epoca delle indagini non risultava sufficientemente chiaro oltre che  privo di garanzie procedurali relativamente alla distruzione delle comunicazioni.