argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
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Il ricorso per cassazione, pendente innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022 e successivamente dichiarato inammissibile, non preclude, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022, di presentare al giudice dell'esecuzione, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, risultando ragionevolmente ed eccezionalmente estesa, in presenza di una previsione normativa che regola una specifica ipotesi di superabilità del giudicato, la disciplina della sopravvenuta legge più favorevole