Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/11/2023 - Corte di Giustizia UE, 12 ottobre 2023, (Causa C-726/21)

argomento: corti europee

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Articoli Correlati: cooperazione giudiziaria in materia penale - ne bis in idem convenzionale - nozione di stessi fatti desumibile non solo dai dispositivi degli atti processuali - chiusura delle indagiini definitiva solo se fondata su un esame nel merito

Corte di Giustizia UE, 12 ottobre 2023 (Causa C-726 /21)

Parole chiave: Cooperazione giudiziaria in materia penale - ne bis in idem – nozione di “stessi fatti” desumibile non solo dai dispositivi degli atti processuali – chiusura delle indagini definitiva solo se fondata su un esame nel merito

Il giudice del rinvio interpella la Corte per chiarire se l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,  intitolato  «Applicazione del principio ne bis in idem» , letto alla luce dell’art. 50 Carta di Nizza, debba essere interpretato nel senso che,  per la valutare l’operatività del divieto di duplicazione di giudizi sui medesimi fatti,  vadano considerati soltanto i fatti riportati nei dispositivi degli atti processuali, quali ordinanze di rinvio a giudizio, ordinanze di  non luogo a procedere, atti di imputazione e sentenze, oppure possano essere presi in considerazione anche i fatti menzionati nella motivazione di tali atti e quelli oggetto della fase istruttoria non riprodotti nella imputazione, nonché qualsiasi altra informazione rilevante inerente ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore, conclusosi in via definitiva. I Giudici del Lussemburgo decidono a favore della seconda alternativa, sulla base sia del tenore letterale, sia del contesto e dello scopo perseguito dalle norme richiamate, le quali non specificano in alcun modo gli elementi di cui dover tenere conto ai fini della sussistenza della condizione “idem”. Tale lettura si allinea, inoltre, con l’obiettivo dell’art. 54 CAAS, volto a impedire che, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,  una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita,  per il fatto di esercitare il suo diritto di libera circolazione, in relazione ai medesimi fatti sul territorio di diversi Stati membri, al fine di garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle  decisioni  definitive,  in assenza di armonizzazione o ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri. Infine, quanto alla condizione “bis”, occorre che l’azione penale sia definitivamente estinta sulla base del diritto interno in forza del quale è stata adottata la decisione anteriore; al riguardo la decisione del pubblico ministero di concludere parzialmente le indagini per insufficienza di prove, può ritenersi  definitiva solo quando sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto nel merito  della causa tale da escludere qualsiasi possibilità che la causa sia riaperta sulla base dello stesso complesso di indizi.