argomento: corti europee
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. Grande Camera, 13 luglio 2023, G.I.E.M. e altri c. Italia)Articoli Correlati: Confische di beni immobili implicanti violazione del Protocollo n. 1 - nesso causale diretto tra violazione tra danno patrimoniale e non patrimoniale rivendicato - diritto a una giusta soddisfazione
Corte e.d.u., Grande Camera 13 luglio 2023, G.I.E.M. e altri c. Italia
La sentenza in esame segue quella di merito del 28 giugno 2018 con cui la Grande Camera aveva riconosciuto nei confronti di ciascuno dei ricorrenti - 4 società e una persona fisica - la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione sulla protezione della proprietà, ritenendo sproporzionata l’applicazione automatica della misura della confisca in caso di lottizzazione abusiva. Tale carattere di automaticità - si legge nel provvedimento - impediva ai giudici nazionali di valutare gli strumenti più adeguati rispetto alle circostanze specifiche del caso e, più in generale, di soppesare l’obiettivo legittimo perseguito rispetto ai diritti delle persone colpite dalla confisca. Ciò premesso, per decidere in merito alla richiesta di risarcimento per i presunti danni - patrimoniali e non - lamentati dai ricorrenti, i Giudici di Strasburgo ancorano la quantificazione del danno risarcibile alla impossibilità di utilizzare il terreno; al deterioramento degli edifici; al valore del bene prima della restituzione. Viceversa, in assenza di qualsiasi collegamento causale diretto con la misura della confisca, tralasciano la considerazione del mutamento della destinazione d’uso del terreno da edificabile a non edificabile, ritenuto perciò ininfluente ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto.