Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/03/2023 - Caso Cospito: il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite intima all’Italia di adottare misure provvisorie per salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici

argomento: novita' sovranazionali

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Con avviso del 1° marzo 2023, diffuso dal sito www.abuondiritto.it, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha informato il legale del Sig. Alfredo Cospito di aver preso in carico la sua comunicazione presentata in data 25 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 2 del Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, a mente del quale gli individui che lamentano una lesione dei propri diritti fondamentali, una volta esauriti i rimedi interni, possono – per l’appunto – inviare una comunicazione individuale scritta al Comitato, affinché accerti tale violazione e, se del caso, trasmetta le proprie contestazioni allo Stato parte interessato.

In questo senso, è appena il caso di ricordare che Cospito, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis l.o.p., è da diversi mesi in sciopero della fame. Ebbene, per quanto non sia dato conoscere il contenuto della comunicazione individuale, non può essere comunque trascurato come il Comitato abbia ritenuto di avvalersi dell’art. 94 del proprio regolamento interno di procedura.

Nello specifico, detta previsione, al § 1, stabilisce che, successivamente alla registrazione di una comunicazione individuale e in attesa della decisione sul merito, il Comitato può chiedere allo Stato parte interessato di adottare con urgenza le misure provvisorie che ritiene necessarie per evitare eventuali azioni che potrebbero avere conseguenze irreparabili per i diritti invocati dall’istante. Il § 2 chiarisce poi che la mancata adozione di tali misure è incompatibile con l’obbligo di rispettare in buona fede la procedura delle comunicazioni individuali stabilita dal Protocollo opzionale.

Così, l’Italia è stata richiesta di garantire che le condizioni di detenzione del signor Cospito siano conformi agli standard internazionali e compatibili con gli artt. 7 e 10 del Patto.

Certo, come precisa il § 2 del richiamato art. 94 e come sottolineato dal Comitato stesso nella propria informativa, tale richiesta non significa che sia stata adottata una decisione sul merito della comunicazione individuale. Al tempo stesso, però, v’è da ritenere che il Comitato abbia ravvisato un periculum in mora