Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/02/2022 - Verso un “nuovo” divieto di utilizzazione delle denunce anonime

di Marilena Colamussi

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

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di Marilena Colamussi

E’ all’esame della Commissione Giustizia della Camera (dal 23 febbraio 2022) la proposta di legge ordinaria C. 3286, recante "Modifiche all’articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di divieto di utilizzazione delle denunce anonime", promossa dall’onorevole Ferraioli.

L’intento del legislatore proponente è quello di fronteggiare un fenomeno sommerso, consistente nella prassi sempre più diffusa di avviare un’attività pre-investigativa, dal tenore “esplorativo”, condotta sulla base di una denuncia anonima in palese violazione del divieto attualmente previsto dall’art. 333, comma 3, c.p.p. Le implicazioni di tale consuetudine sono di tutto rilievo e si riverberano sul terreno probatorio, a causa della totale assenza di una regolamentazione normativa,  oltre a comportare un’evidente violazione delle garanzie del giusto processo, in generale, e del diritto di difesa, della presunzione di non colpevolezza, in modo particolare.

Per rafforzare la portata dell’inutilizzabilità delle denunce anonime, la p.d.l. muove in una duplice direzione: specifica il contenuto del divieto d’uso delle denunce anonime, salvo che le stesse costituiscano corpo del reato, e sanziona con la nullità assoluta e insanabile gli atti compiuti in violazione del predetto divieto.

L’art.1 della p.d.l. C. 3286 (l’unico di cui la proposta consta) amplia la portata dell’attuale art. 333, comma 3, c.p.p. e, subito dopo l’enunciazione del divieto assoluto di utilizzo delle denunce anonime, precisa che le stesse non possano essere destinate neppure all’iscrizione nel registro dei procedimenti a carico di ignoti. E’, inoltre, puntualmente ed espressamente inibito al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, a seguito di denuncia anonima, lo svolgimento delle attività investigative di cui al titolo IV e al titolo V del libro V, nonché tutte le attività che comportano l’utilizzo di mezzi di ricerca della prova.          

Da ultimo, la disciplina si arricchisce di un comma ulteriore (comma 3-bis), che introduce il precetto in base al quale <<salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 3 costituisce illecito disciplinare>>.