Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

20/10/2021 - Cass., sez. IV, 20 ottobre 2021, n. 37739

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari

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Spetta sempre al giudice nazionale scegliere la misura secondo i criteri previsti dall’art. 275 c.p.p., facendo riferimento ai principi di proporzionalità e adeguatezza; egli non ha alcun obbligo di applicare una misura non detentiva sulla base della sola normativa Europea al fine di non determinare discriminazioni, qualora ritenga che le esigenze cautelari non possano essere altrimenti soddisfatte se non con quella misura. E tuttavia, il giudice non può negare una misura alternativa alla detenzione carceraria - ivi compresa, come si è detto, quella degli arresti domiciliari - sul mero presupposto dell’assenza di un indirizzo di esecuzione sul territorio nazionale, perchè la disponibilità di un indirizzo presso altro Stato dell’Unione, in cui l'interessato sia radicato, equivale alla disponibilità di un indirizzo in Italia.