Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/10/2021 - Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 ottobre 2021, (Causa C-584/19)

argomento: corti europee - parti private e persona offesa

Articoli Correlati: direttiva europea 42/2014 - conngelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato - confisca estesa nei confronti di terzi diversi dall - facoltà di interveire come parte nel procedimento di confisca

Corte di giustizia dell'Unione europea, 21 ottobre 2021 (Causa C-584/19)

Corti europee - procedimento di confisca

La domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dal giudice bulgaro riguarda la corretta interpretazione  dell’art. 2 della direttiva 2014/42 Parlamento europeo e del Consiglio in tema di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella Unione europea, il quale fornisce le definizioni di «provento», «bene» e «confisca» rilevanti per l’applicazione della direttiva stessa; nonché dell’art. 47 della Carta di Nizza sul diritto a un ricorso effettivo. Il tribunale regionale della città di Varna, richiesto dall’accusa  di disporre la confisca del denaro rinvenuto durante le perquisizioni eseguite nel domicilio di soggetti condannati per detenzione non autorizzata di stupefacenti altamente pericolosi, respingeva l’istanza affermando che il reato di detenzione ritenuto in sentenza era inidoneo a generale vantaggi economici; infatti, per quanto vi fosse la prova  (dichiarazioni testimoniali) che gli imputati vendevano gli stupefacenti detenuti, essi tuttavia non erano stati né perseguiti né condannati per tale reato. La procura richiedente contestava la decisione in quanto frutto della mancata considerazione della direttiva 2014/42 nella applicazione delle disposizioni interne. Di qui la procedura di rinvio pregiudiziale che permette alla Corte del Lussemburgo di operare importanti precisazioni in materia, a partire dall’ambito operativo della direttiva citata, ritenuta applicabile anche quando tutti gli elementi del reato di detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio, si collocano, come nel caso de quo, all’interno di un solo Stato membro, e ciò per effetto dell’art. 83 § 1 TFUE che riconduce tale delitto a un settore criminale particolarmente grave, caratterizzato da una dimensione transfrontaliera, che può risultare dal carattere o dalle implicazioni del delitto medesimo. Ne consegue che al legislatore UE, sulla base della disposizione citata, compete adottare norme minime di armonizzazione relative alla definizione dei reati  e delle sanzioni nel settore considerato, anche quando la consumazione del reato si articoli esclusivamente  entro i confini di un unico Stato.   Quanto, poi, alla ipotesi di confisca estesa nei confronti di terzi  - ovvero non limitata, ai sensi della direttiva 2014/42  - ai beni associati a un dato reato, ma comprensiva di  beni ulteriori ritenuti dalla autorità giudiziaria provento di altre e diverse condotte criminose anche non processualmente accertate -  oggetto della richiesta della Procura bulgara, essa necessita - sostengono i Giudici europei - che siano dimostrate l’esistenza di un trasferimento, da parte della persona indagata o imputata, di proventi a un terzo, ovvero l’esistenza di un’acquisizione di siffatti proventi da parte di un terzo, nonché la conoscenza, da parte di quest’ultimo, del fatto che detto trasferimento o detta acquisizione avevano lo scopo di evitare la confisca. In tal caso, però, al terzo medesimo deve riconoscersi la facoltà prendere parte al procedimento di confisca. La direttiva 2014/42  letta alla luce dell’art. 47 della Carta dei ritti fondamentali UE, osta, dunque, a una normativa nazionale la quale permetta la confisca a favore della Stato, di un bene del quale si affermi l’appartenenza a una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia facoltà di intervenire nel procedimento di confisca.