Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/09/2021 - Corte e.d.u., 21 settembre 2021, Willelms e Gorjon c. Belgio

argomento: corti europee

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Corte  e.d.u.  21 settembre 2021,  Willems e Gorjon c. Belgio

Corti europee

Sullo sfondo di un ricorso contro l’asserita negazione del diritto di accesso a un tribunale ex art. 6 § 1 Cedu, l’articolata vicenda affronta la questione relativa agli effetti della dichiarazione unilaterale del governo convenuto che riconosce la violazione di una norma convenzionale e della successiva decisione della Corte edu che ne prende atto, rispetto alla trattazione del ricorso che  il richiedente desidera continui ad essere esaminato. Condannati in seconde cure per  alcuni reati in materia di evasione dell’imposta sul valore aggiunto, due cittadini di nazionalità belga assistono al rigetto dei ricorsi presentati contro la sentenza d’appello, non risultando dalle memorie difensive che l’avvocato che li aveva firmati, fosse in possesso del certificato di formazione richiesto per patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori. Nella convinzione che l’inammissibilità pronunciata dei giudici di cassazione li avesse privati, in nome di un eccessivo formalismo, del diritto convenzionalmente tutelato,  entrambi adivano la Corte strasburghese, la quale provvedeva all’interpello del Governo belga. Quest’ultimo, concordando con l’avvenuta lesione della garanzia sancita dall’art. 6 § 1 Cedu,  invitava la Corte a cancellare la trattazione della causa, ai sensi dell’art. 37 § 1. Benché i ricorrenti contestassero l’atto dell’esecutivo, nel timore che accettandone i  termini, avrebbero compromesso l’ammissibilità di una futura riapertura del procedimento a  loro carico, la Corte edu, considerata la posizione assunta dal governo e l’adeguatezza del risarcimento proposto, escludeva che il rispetto dei diritti umani le imponesse  di proseguire ulteriormente l’esame del caso. Gli interessati depositavano una successiva istanza di riapertura del procedimento, però   rigettata dalla Cassazione che, in virtù del principio di separazione dei poteri, non riteneva di doversi adeguare alla interpretazione della Convenzione fornita dall’esecutivo. Intrapresa nuovamente la via di Strasburgo, gli interessati ottenevano alla fine il ripristino delle domande originarie; la eccezionalità delle circostanze cui  l’art. 43 § 5 Regolamento della Corte subordina tale possibilità, era infatti ravvisata nel sostanziale aggiramento degli impegni assunti dal Governo a causa dal rigetto  dal Giudice nazionale il quale, negando la riapertura del procedimento, precludeva, di fatto, l’esperimento del mezzo più appropriato, se non l’unico,  per assicurare la restitutio in integrum  e porre rimedio alle violazioni del diritto a un processo equo.

Infine, quanto al merito del reclamo,  secondo indirizzo consolidato in materia di accesso a un tribunale superiore per cui le restrizioni di tale diritto applicate dagli ordinamenti interni non devono essere ispirate ad un eccessivo formalismo, la Corte edu osserva che  l’errore procedurale commesso dei ricorrenti -  non aver provato lo status di avvocato munito di specifico attestato - è stato sanzionato dall’alta corte nazionale infrangendo il giusto equilibrio tra la legittima preoccupazione di garantire il rispetto dei requisiti per presentare un ricorso in cassazione e il diritto di accesso ai tribunali, il che ha comportato un eccessivo formalismo nella valutazione di ricevibilità dei ricorsi e, dunque, la lesione dell’art. 6 § 1 Cedu.