argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 30 marzo 2021, n. 12114)Articoli Correlati: misure custodiali - misura di sicurezza provvisoria - inefficacia - inosservanza dei termini per il riesame - eccezionali esigenze cautelari
Quando una misura custodiale (in specie una misura di sicurezza provvisoria) perde efficacia per inutile decorso dei termini contemplati dall’art. 309 c.p.p., la “rinnovazione” non è di regola consentita salva la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari che richiedono una specifica motivazione.