Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

02/02/2021 - Corte e.d.u., Grande Camera, 2 febbraio 2021, X. e altri c. Bulgaria

argomento: corti europee - indagini preliminari e difensive

» visualizza: il documento (Corte e.d.u., Grande Camera, 2 febbraio 2021, X. e altri c. Bulgaria) scarica file

Articoli Correlati: Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Vittime vulnerabili - Obblighi positivi di protezione

Circa la tutela delle vittime vulnerabili, lo Stato risponde a mente dell’art. 3 Cedu nel caso in cui l’atto violento sia stato perpetrato da privati, qualora la situazione di pericolo in cui versavano gli offesi fosse nota o conoscibile all’autorità di pubblica sicurezza e, ciononostante, non siano state attivate le opportune misure di protezione. Lo Stato risponde, altresì, quando non si sia dotato di una normativa adeguata a salvaguardare le persone maggiormente esposte al pericolo di aggressioni (nel caso di specie, la Corte riteneva il quadro normativo nazionale adeguato a proteggere i minori vulnerabili dal pericolo di abusi sessuali; la condanna veniva, però, resa in considerazione dell’indagine insufficiente condotta dall’autorità bulgara sulle violenze subite da cinque bambini in orfanotrofio, nonostante vi fossero state puntuali denunce in tal senso).