Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

15/12/2020 - Cass., sez. V, 15 dicembre 2020, n. 35905

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici

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Il rigetto della richiesta di ricusazione del perito nominato nel giudizio di appello dev’essere impugnato nei modi e nei tempi contemplati dall’art. 127 c.p.p.  stante il richiamo dell’art. 223, comma 5, c.p.p. alla disciplina della ricusazione del giudice la quale prevede, all’art. 41, comma 3, c.p.p., le forme previste dal menzionato art. 127. Pertanto, in tema di ricusazione del perito, è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza effettuata unitamente alla sentenza, secondo l’art. 586 c.p.p., quando si tratta di provvedimento sulla ricusazione del perito nominato in appello.