Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/12/2020 - Cass., sez. I, 14 dicembre 2020, n. 35772

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario

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La valutazione del Tribunale di sorveglianza – effettuata ex artt. 2 e 3 d.l. 29 del 2020 – sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del condannato deve tener conto sia dell’astratta idoneità dei presidi sanitari fruibili dal detenuto all’interno del circuito penitenziario sia dell’adeguatezza concreta del percorso trattamentale apprestato per assisterlo nelle sue esigenze terapeutiche; nel valutare quest’ultimo profilo, al contempo, occorre tenere conto della situazione epidemiologica, connessa all’emergenza sanitaria da COVID-19, del territorio di possibile allocazione del detenuto, che deve essere vagliata attraverso la consultazione del Presidente della Giunta della Regione espressamente prevista dagli art. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.l. 29 del 2020.