Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

12/12/2020 - Corte e.d.u. 10 dicembre 2020, Shiksaitov c. Slovacchia

argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

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Corte e.d.u. 10 dicembre 2020, Shiksaitov c. Slovacchia

 

 

Il richiedente, cittadino russo, nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto internazionale per presunti atti di terrorismo commessi in territorio ceceno, lamenta la violazione dell’art. 5, § 1, lett. f), Cedu per essere stato arrestato al confine slovacco, in quanto compariva nella lista dei ricercati dell’Interpol, e sottoposto a detenzione preventiva per quasi due anni, in attesa del procedimento di estradizione in Russia, benché la Svezia gli avesse concesso lo status di rifugiato politico e relativo permesso di soggiorno permanente. La Corte europea, pur ribadendo il principio secondo cui la detenzione di un soggetto a fini di estradizione è da considerare illegale e arbitraria in presenza di circostanze che, in base al   diritto interno,  ne escludono la praticabilità - quali, ad esempio, la condizione di rifugiato - precisa, tuttavia, che l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità   è, di per sé, inidonea a incidere retroattivamente sulla legittimità della detenzione patita in attesa dell'esame della richiesta, potendo emergere,  durante il procedimento di estradizione, elementi in grado di determinare una modifica della condizione di rifugiato. Al contrario,  risulta illegittima la privazione della libertà personale protrattasi dopo l’accertamento di tale status, laddove il ritardo nella raccolta delle informazioni rilevanti e nella adozione della decisione sull'ammissibilità dell'estradizione, sia imputabile all’operato negligente delle autorità. La Corte dichiara, pertanto, la violazione dell’art. 5, § 1, Cedu dal momento che i motivi della detenzione del ricorrente non sono rimasti validi per l'intero periodo della sua durata e riconosce  altresi’ la lesione del successivo § 5 della stessa disposizione Cedu,  poiché non è stato garantito il diritto  al risarcimento per l’ingiusta detenzione patita.