Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/12/2020 - Corte e.d.u., Grande Camera, 1 dicembre 2020, Gedmundur Andri Astradsson c. Islanda

argomento: corti europee

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Corte  e.d.u., Grande Camera,  1 dicembre 2020,  Gedmundur Andri Astradsson  c. Islanda  

 

Corti europee  - giusto processo

 

Condannato in via definitiva per aver trasgredito la legge sulla circolazione stradale, il ricorrente di nazionalità islandese  denuncia a Strasburgo la negazione del suo diritto a un’udienza dinanzi a un tribunale legalmente costituito, indipendente e imparziale, in ragione di irregolarità verificatesi  nella procedura di nomina di un componente della Corte d’appello che aveva confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico. La Corte suprema islandese pur accertando che le procedura risulta viziata in alcuni  suoi passaggi, escludeva che ciò avesse compromesso la legittimità del collegio del quale faceva parte il giudice irregolarmente nominato. A parere della seconda sezione della Corte e.d.u., assegnataria del ricorso, che dichiarava la violazione dell’art. 6, §  1,  Cedu, (sentenza 12 marzo 2019), l’iter di nomina seguito dalle autorità nazionali - in particolare, Ministro della Giustizia e Parlamento -  ha integrato una flagrante violazione delle norme recentemente introdotte nell’ordinamento interno, con grave pregiudizio sia per la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare in una società democratica, sia per l’essenza stessa del principio che esige un tribunale legalmente istituito. Successivamente alla richiesta di rinvio del caso proveniente dal Governo dello Stato convenuto, ai sensi dell’art. 43 Cedu, il caso medesimo approdava presso la Grande Camera. Quest’ultima, sulla scorta della elaborazione giurisprudenziale in materia, ribadisce che la formula  “tribunale istituito per legge” riflette il principio dello Stato di diritto alla base del sistema di protezione sancito dalla Convenzione, sicché la composizione del giudice in difformità con le intenzioni del legislatore, lo priva della legittimità necessaria a garantire che l’organizzazione giudiziaria non dipenda dalla discrezionalità dall’esecutivo, ma risulti regolata esclusivamente dalle leggi emanate dal Parlamento. Ciò non significa, tuttavia,  che negli Stati  membri che riservano all’esecutivo un ruolo determinante nel procedimento di selezione dei candidati, il requisito della “istituzione per legge” risulti perciò solo pregiudicato; per i Giudici conta, infatti, che ciascuna legislazione nazionale in tema di nomine giudiziarie sia formulata con modalità inequivocabili, cosi da impedire  interferenze arbitrarie da parte degli organi governativi, in grado di minarne l’indipendenza. In considerazione, però, della necessità di contemperare  la garanzia di un tribunale istituito per legge, corollario del  giusto processo, con altrettanto fondamentali  principi dello Stato di diritto, quali la certezza del diritto e il principio di inamovibilità dei giudici, la Grande Camera elabora un test modulato in tre fasi sulla cui base commisurare, caso per caso e in concreto,  il livello di gravità idoneo a determinare la violazione del diritto a un tribunale istituito per legge. I parametri cui viene ancorata la valutazione circa la  soglia di gravità attinta dalle presunte irregolarità, consistono nella necessità di una violazione non solo di carattere manifesto, ma  riguardante altresi una norma fondamentale del procedimento di nomina giudiziaria, non limitata cioè ad aspetti meramente tecnici o procedurali: infine, l’esistenza di una attenta disamina e  un’effettiva correzione da parte dei tribunali nazionali. delle violazioni di legge denunciate. In forza dell’esito positivo del test cosi condotto, la Grande Camera ritiene accertata la violazione del diritto del ricorrente a un tribunale istituito dalla legge.