Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/07/2020 - Corte e.d.u. 7 luglio 2020, Dimo Dimov e altri c. Bilgaria

argomento: corti europee - misure cautelari

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Corte e.d.u.  7 luglio 2020, Dimo Dimov e altri c. Bulgaria

Corti europee - misure cautelari

Quattro cittadini bulgari sottoposti a custodia cautelare nell’ambito di  un procedimento penale per gravi reati, poi archiviato, denunciano la violazione  dell’art. 5 Cedu, nella parte in cui prevede, rispettivamente, il diritto al ricorso a un tribunale che controlli, con la massima celerità possibile, il permanere delle condizioni di legittimità della detenzione (§ 4) e il diritto alla riparazione ogniqualvolta risulti violata una delle regole poste  dalla citata norma convenzionale (§ 5). Il caso è deciso dalla Corte sulla base dell’orientamento ormai consolidato in materia.   La domanda dei primi tre ricorrenti è dichiarata inammissibile;  non essendo stata informata dell’azione  di risarcimento intentata con successo contro la Procura della Repubblica per i danni subiti nel procedimento e la detenzione prolungata, la Corte reputa che i ricorrenti abbiano deliberatamente tentato di ingannarla attraverso una rappresentazione incompleta dei fatti, perdendo, dunque, il diritto alla petizione individuate ai sensi degli artt. 34 e 35 Cedu. La disamina nel merito prosegue esclusivamente per l’ultimo ricorrente che aveva, invece, comunicato l’esperimento del rimedio di diritto interno; la circostanza determinava, tuttavia, il venir meno del suo status di vittima rispetto alla presunta violazione dell’art. 5 § 3, relativa alla eccessiva durata della detenzione preventiva in quanto ampiamente accertata e oggetto di  adeguata riparazione da parte del  giudice nazionale. Per il resto, i Giudici di Strasburgo ritengono pregiudicate entrambe le garanzie processuali sancite dai §§ 4 e 5; nel primo caso, in quanto  gli  organi della giurisdizione domestica variamente intervenuti nel controllo della misura cautelare, oltre a non soffermarsi sulla esistenza di motivi ragionevoli per sospettare il denunciante dei delitti di cui era accusato e, dunque, prolungare la sua detenzione,  ne limitavano altresì il diritto a una revisione della custodia a brevi intervalli, senza in alcun modo motivare il divieto, protrattosi per due mesi, di presentare nuove richieste di revoca della misura stessa. Nel secondo, riguardante il diritto alla riparazione stabilito per la lesione di ognuna delle regole poste dall’art. 5 Cedu, accertata a livello nazionale oppure europeo, in considerazione della assenza di un diritto esecutivo al risarcimento da esercitare innanzi alla autorità giudiziaria dello Stato convenuto, primo o dopo la sentenza del giudice europeo.