Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

26/05/2020 - Corte e.d.u. 26 maggio 2020, Gremina c. Russia

argomento: corti europee - liberta' personale

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Una cittadina russa denuncia la violazione dell’art. 5 § 1 Cedu per essere stata  illegalmente arrestata e scortata dagli agenti, con l’uso della forza, all’interno di un autobus della polizia prima e  nei suoi uffici poi, con l’accusa di avere partecipato ad un  raduno politico non  autorizzato, mediante esposizione di un manifesto di protesta. Per tale fatto, configurato quale  illecito amministrativo dal  diritto interno, non veniva avviato in seguito alcun procedimento. La illegittimità della detenzione protrattasi oltre il limite massimo di tre ore previsto per l’arresto amministrativo, era oggetto di accertamento da parte del Tribunale civile che concedeva il risarcimento dei danni non pecuniari, mancando il fondamento fattuale della privazione della libertà personale, in quanto l’esposizione del manifesto non era avvenuta per mano della ricorrente, ma degli agenti di polizia che lo avevano prelevato dalla borsa della ricorrente medesima. Premessa l’inidoneità del risarcimento riconosciuto in sede civile, a costituire rimedio adeguato e sufficiente per la presunta violazione della Convenzione,  i giudici di Strasburgo, in base a orientamento consolidato, ricordano che la riserva di legge ai sensi dell’art. 5 Cedu  secondo cui ogni limitazione della libertà personale deve avvenire nel rispetto delle regole sostanziali e processuali dell’ordinamento nazionale, trascende l’osservanza meramente formale del diritto interno, insufficiente di per sé a garantirne la legittimità.  Infatti,  sia l’ordine di detenzione che l’esecuzione della misura pur conformi alla legge dello Stato, risultano, comunque, arbitrari e, quindi, contrari alla Convenzione, ogniqualvolta contrastino con lo scopo delle restrizioni consentite dall’art. 5 § 1 lett. c), Cedu,  ovvero la protezione dell’individuo  dall’arbitrio dell’autorità. Per tali ragioni, la sentenza in esame dichiara l’avvenuta violazione della norma convenzionale, cosi come prospettata dalla ricorrente.