Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/04/2020 - Corte e.d.u., 14 aprile 2020, Dragan Petrović c. Serbia

argomento: corti europee - mezzi di prova e di ricerca della prova

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Il ricorrente, di nazionalità serba,  denuncia la violazione dell’art. 8 Cedu per essere stato sottoposto, sotto la minaccia dell’uso della forza da parte della polizia,  ad un prelievo di un campione di DNA, nell’ambito di una indagine per omicidio, del quale ignorava, peraltro, di essere sospettato.

Secondo un orientamento consolidato, il prelievo di un campione di saliva ai fini dell’analisi del DNA eseguito in sede di indagini, configura una sicura ingerenza nella “vita privata” tutelata dell’art. 8 Cedu e come tale soggiace ai rigorosi  requisiti che, in forza del comma 2 della medesima disposizione, ne condizionano la legittimità. In particolare, l’interferenza è ammessa purché conforme alla legge, ovvero trovi il proprio fondamento nel diritto nazionale; persegua uno scopo legittimo, pacificamente ravvisabile nella ricerca di prove utili all’accertamento di un grave reato; infine,  risulti necessaria in una società democratica, cioè proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Sulla scorta di tali indicazioni, premessa l’irrilevanza del consenso del ricorrente ad effettuare il tampone, a causa delle intimidazioni poste in essere dagli agenti di polizia,  il Giudice europeo riscontra,  nel caso in esame, l’effettiva lesione del diritto al rispetto della vita privata, così come sostenuto dal denunciante, in quanto l’ingerenza non era avvenuta in conformità della legge: da un lato, l’ordinanza che disponeva il prelievo, era sprovvista di specifici riferimenti normativi in materia di prelievo di materiale biologico, all’epoca dei fatti non espressamente contemplato dal diritto interno; dall’altro, risultava omessa la redazione del verbale di esecuzione delle operazioni.