argomento: corti europee - contraddittorio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 12 marzo 2020, Chernika c. Ucraina)Articoli Correlati: utililizzo di dichiarazioni predibattimentali rese da testimone assente - valore decisivo ai fini della condanna - garanzie compensative dei diritti difensivi insufficienti
Il ricorrente, un cittadino di nazionalità ucraina, denuncia la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 (d) Cedu per essere stato condannato sulla base di dichiarazioni rilasciate in fase investigativa da tre testi dell’accusa, dei quali due si erano successivamente sottratti alla escussione dibattimentale e il terzo, invece, benché nel contraddittorio tra le parti, era stato esaminato innanzi a un giudice diverso da quello della decisione.
Sulla scorta di elaborazione oramai stratificata in materia sia di testimoni assenti (motivi della mancata comparizione; decisività delle dichiarazioni; presenza di adeguate garanzie compensative); sia di immediatezza (mutamento completo o solo parziale della composizione dell’organo decidente), i Giudici verificano preliminarmente il “peso” del contributo dichiarativo e i termini del mutamento del collegio giudicante. Appurato il valore decisivo delle deposizioni ai fini della condanna e l’integrale sostituzione dei componenti del Tribunale, nessuno dei quali aveva esaminato personalmente i testimoni chiave per l’accusa, la Corte esclude la presenza di adeguati fattori di contro-bilanciamento idonei a garantire l’equità della vicenda giudiziaria nel suo complesso. In particolare: l’opportunità del ricorrente di fornire la propria versione dei fatti e di contestare la credibilità dei testi assenti; la disponibilità di altre prove a discarico; la possibilità di confrontarsi con i testi dell’accusa in sede di indagini.
La combinazione di tutti gli elementi considerati, a parere dei Giudici di Strasburgo, è causa della riscontrata violazione del diritto del ricorrente ad un processo equo, così come consacrato dalla Convenzione.