Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

06/02/2020 - Corte e.d.u., 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia

argomento: corti europee - impugnazioni

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Condannato nel nostro Paese per guida in stato di ebbrezza, il ricorrente denuncia a Strasburgo la violazione del diritto ad un processo equo, ascrivibile ai limiti del procedimento in Cassazione, per non aver garantito né un esame effettivo degli argomenti oggetto di ricorso, né una risposta esaustiva sulle ragioni del loro rigetto. La questione sullo sfondo riguardava  l’asserita applicazione retroattiva della legge n. 128 del 2008, entrata in vigore dopo la commissione del reato, che avrebbe impedito al giudice di riconoscere, a favore dell’imputato, le cosiddette attenuanti  generiche  in presenza di precedenti penali. Accogliendo l’impostazione del richiedente, la Corte europea ritiene che il Giudice di legittimità italiano sia venuto meno all’obbligo di motivare la sua decisione ai sensi dell’art. 6 Cedu, in particolare per non essersi soffermato sul tema della irretroattività della legge penale più severa, che ritenuta quaestio facti, è stata dichiarata inammissibile. Viceversa, costituendo motivo essenziale di ricorso,  sollevato per la prima volta proprio in Cassazione, avrebbe imposto una risposta esplicita e specifica, tanto più trattandosi di motivo concernente i diritti e le libertà convenzionalmente riconosciute, come appunto il principio di non retroattività della legge penale più severa.