Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/01/2020 - Corte e.d.u., 28 gennaio 2020, Lobarev e a. c. Russia

argomento: corti europee - contraddittorio

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Articoli Correlati: lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone assente - efficace ricerca del testimone - valenza probatoria delle dichiarazioni - garanzie sufficienti a compensare i diritti della difesa

La Corte di Strasburgo ritiene che non vi è stata violazione dell’ art. 6 §§ 1 e 3 lett. d)  da parte dello Stato convenuto, nel quale i ricorrenti sono stati condannati sulla base, tra l’altro, della lettura di dichiarazioni rese nel corso delle indagini da  testimoni risultati assenti in dibattimento. Secondo i principi enucleati dalla Grande Camera,  la verifica circa l’equità del procedimento nel suo complesso in situazioni di questo tipo, va effettuata   alla luce dei  motivi dell'assenza del testimone; della valenza decisiva o solo significativa della testimonianza; della previsione, infine, di specifiche garanzie idonee a controbilanciare il pregiudizio per la difesa determinato dalla utilizzazione di contributi dichiarativi non acquisiti in contraddittorio (le tre fasi del cosiddetto test di Al-Khawaja, volto ad accertare la compatibilità  del procedimento con i principi dell’art. 6 Cedu, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Al-Khawaja e Tahery c. Regno unito). Nel caso trattato, nonostante le competenti autorità russe si fossero alacremente impegnate per rintracciare i testimoni assenti, alcuni dei quali inseriti nell’elenco dei ricercati, altri irraggiungibili, la ricerca risultò vana. Quanto al “peso”  delle dichiarazioni sottratte al confronto, ne viene esclusa la decisività, avendo contribuito all’accertamento della colpevolezza dei ricorrenti una molteplicità di prove ulteriori, documentali e non.  Infine, con riferimento al pregiudizio per i diritti difensivi, esaminati  tutti gli atti processuali i giudici europei concludono che la difesa dei ricorrenti aveva avuto, comunque,  la possibilità di illustrare efficacemente innanzi al giudice la propria ricostrizione dei fatti, confutando le prove a carico e controesaminando gli altri testimoni dell’accusa.