Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/01/2020 - Corte e.d.u., 23 gennaio 2020, L. R. c. Macedonia del Nord

argomento: corti europee - liberta' personale

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Al centro del drammatico caso in esame, vi è un minore abbandonato alla nascita dai genitori - entrambi pazienti psichiatrici - affetto da ritardo mentale, disabilità fisica  e afasia motoria, preso in carico a soli tre mesi di vita dalle istituzioni statali in assenza di familiari in grado di provvedere a lui. Collocato, su iniziativa del tutore (centro di previdenza sociale), in un istituto riabilitativo di tipo aperto che, da subito e in via reiterata, aveva denunciato anche al Ministero e agli Ispettorati competenti, la inadeguatezza della propria struttura e del relativo personale sanitario a trattare il tipo di patologie del minore, questi fu trovato legato al letto per la gamba durante una ispezione del difensore civico. Il Comitato per i diritti umani di Helsinki appresa la vicenda dai media e  inutilmente esperiti i rimedi di diritto interno, ricorre alla Corte europea contro la Macedonia del nord per il trattamento disumano inflitto al piccolo malato. Preliminarmente, la sentenza risolve in senso favorevole la questione della legittimazione ad agire per conto del minore, da parte dell’organizzazione non governativa; in particolare,  viene esclusa la violazione dell’art. 34 C.e.d.u. sulla base del criterio della “eccezionalità delle circostanze”, enucleato dalla Grande Camera nel 2018, al fine di giustificare il riconoscimento di una associazione quale rappresentante di fatto della vittima delle presunte violazioni. Tali  circostanze, tutte ricorrenti nel caso in questione, sono da ravvisare nella particolare vulnerabilità della vittima; nella gravità delle accuse; nell’assenza di parenti della vittima in grado di presentare ricorso; nell’esistenza di un contato diretto tra la vittima e il rappresentante; infine, nel legittimo coinvolgimento di quest’ultimo nell’iter procedimentale interno. I giudici di Strasburgo riconducono, inoltre, all’area del divieto dell’art. 3 Cedu le sofferenze patite dal minore nel centro cui era stato destinato, del tutto inidoneo a garantirgli non solo cure adeguate, ma persino un standard di assistenza minima. Le  modalità disumane  del suo contenimento per cui venne legato al letto durante la notte e per buona parte del giorno, continuativamente per circa venti mesi - pratica ammessa dai sanitari e accertata nel P.M. durante le indagini - ha peggiorato le condizioni generali del bambino scatenandone l’aggressività, manifestata anche con atti di autolesionismo. La Corte eitiene, infine, che lo Stato convenuto abbia disatteso la norma convenzionale anche sul piano dell’obbligo procedimentale in essa previsto che, per quanto obbligo di mezzi e non di risultato, vincola comunque le autorità nazionali a condurre indagini adeguate e ad attivarsi con reazioni appropriate quando le accuse mosse riguardino violazioni tanto gravi dei diritti umani.