Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/11/2019 - Cass., sez. V, 28 novembre 2019, n. 48499

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario

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Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell’art. 565 c.p.p., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge (l. 9 gennaio 2019, n. 3) che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, qualora il condannato abbia già fatto richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione.