argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 10 ottobre 2019, n. 41656)Articoli Correlati: ricorso per cassazione - correzione errore materiale - omessa valutazione
La mancata valutazione di un ricorso per cassazione, proposta da un secondo difensore dell’imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, costituisce un’omissione materiale, che deve essere emendata anche d’ufficio con la procedura di correzione di cui all’art. 625-bis, comma 3, c.p.p., la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore precettivo