Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/03/2019 - Corte e.d.u., 19 marzo 2019, Bigovic c. Montenegro

argomento: corti europee - misure cautelari

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Il sussistere di gravi indizi di colpevolezza in capo al reo è condicio sine qua non per l’applicazione della misura cautelare custodiale. Tuttavia, tale condizione di sospetto, non basta a giustificarne il perdurare della cautela dopo un certo lasso di tempo [Buzadji c. Repubblica di Moldova [GC], n. 23755/07, §§87 e 92, 5 luglio 2016]. L’obbligo motivazionale dell’autorità sussiste già dal primo provvedimento cautelare e le ragioni del prolungamento devono essere adeguatamente valutate e specificate di volta in volta. L’onere della prova non deve essere invertito non essendo compito del soggetto in vinculis dimostrare la cessazione dello stato di pericolo. Grava, di fatti, sull’Autorità dimostrarne il perdurare delle esigenze cautelari [Ilijkov c. Bulgaria, n. 33977/96, §85, 26 luglio 2001]. Nel caso specifico del pericolo di fuga, questo non può fondarsi esclusivamente sulla gravità del titolo di reato, ma devono essere valutati altri parametri in grado di giustificarne o meno la persistenza e l’intensità tra i quali il trascorrere del tempo, lo stato di salute dell’indagato, l’età, le qualità personali come il carattere e la propria morale, la possibilità di avere un luogo di abitazione ed un’occupazione lavorativa, i legami familiari ed il legame con il proprio territorio [Principi disattesi dallo stato montenegrino nel prolungare la custodia cautelare dell’imputato, basata sul pericolo di fuga dello stesso, solamente alla luce della gravità del titolo di reato ascritto con mere formule di stile].