Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Maria Thelma Vita)


Illegittimità costituzionale del termine per proporre reclamo in materia di permessi premio (Corte cost., sent. 12 giugno 2020, n. 113) La disciplina sottoposta all’esame della Consulta attiene al termine previsto in materia di permessi premio per proporre reclamo avverso le decisioni del Giudice dell’esecuzione. In particolare, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione hanno ad oggetto l’art. 30- bis, comma 3, ord. penit., in relazione al successivo art. 30- ter, comma 7, ord. penit., nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di permessi premio è pari a ventiquattro ore. Molteplici i parametri evocati: artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost. Più esattamente, per ciò che concerne il primo, ad avviso del Giudice rimettente, la previsione di un’identica e breve scadenza per impugnare le decisioni sui permessi – siano essi di necessità o premio – sarebbe irragionevole e, pertanto, lesiva del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Con riguardo al secondo,  lo spatium temporale in questione sarebbe inidoneo ad assicurare all’interessato l’effettività del diritto di difesa, tenuto conto che la disciplina richiede l’articolazione di specifici motivi di gravame. Per ciò che concerne l’asserita violazione dell’art. 27 Cost., si evidenzia come l’eccessiva brevità del termine ostacolerebbe un effettivo controllo sul provvedimento del Tribunale di sorveglianza, trattandosi di uno strumento di fondamentale importanza ai fini della rieducazione del condannato e del reinserimento del medesimo in ambito extramurario. Infine, in merito all’attrito con l’art. 111 Cost., sotto il profilo della parità delle parti, si sottolinea lo squilibrio che un limite così breve comporterebbe per il detenuto: a differenza della pubblica accusa, infatti, il condannato necessita di una difesa tecnica per articolare le proprie doglianze; tuttavia, l’assistenza di un legale non potrebbe essere garantita in un lasso temporale così esiguo. Investita della questione, la Consulta ha precisato, in via preliminare, che le censure contenute nell’ordinanza di rimessione devono riferirsi esclusivamente al termine di ventiquattro ore per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti in materia di “permessi premio”, restando invece estranea al thema decidendum la valutazione sulla tenuta costituzionale del medesimo termine previsto dall’art. 30- bis, comma 3, ord. penit. per l’impugnazione delle decisioni sui “permessi di necessità”. L’iter argomentativo percorso dal Giudice delle leggi parte dall’evoluzione storica degli istituti in esame, ricordando che in origine l’ordinamento penitenziario [continua..]

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Fascicolo 5 - 2020