Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La diacronia delle interferenze tra il processo tributario e il processo penale: doppio binario, cripto-dipendenza o convergenze parallele? (di Salvatore Antonello Parente)


Il saggio analizza il rapporto tra il processo tributario e il processo penale per verificare se, nell’interlocuzione delle due giurisdizioni, possa parlarsi di doppio binario, cripto-dipendenza o convergenze parallele. La dimensione storica delle fonti, declinata sul principio di unità della giurisdizione, adottava il modello della “pregiudiziale tributaria” nel quale la giustizia penale era postergata a quella tributaria: spettava al giudice tributario accertare la violazione della norma fiscale, mentre il giudice penale poteva intervenire solo per valutare se i fatti oggetto di accertamento tributario definitivo integrassero gli estremi di un reato. Nella diacronia del sistema, per rimediare alle criticità, il legislatore introdusse il regime del “doppio binario”, ripudiando le soluzioni fondate sulla pregiudizialità e individuando nel principio di specialità della fattispecie il parametro per regolare il rapporto tra le due giurisdizioni. Il nuovo modello, consentendo di adottare pronunce discordanti, ha il vantaggio di rendere autonomi i giudizi, ma comporta lo svantaggio di arrecare non pochi inconvenienti, che coinvolgono i profili di certezza del diritto e il rischio di un contrasto di giudicati. Di qui, l’esigenza di un ragionevole bilanciamento dei valori e degli interessi, che consente di meglio ravvisare uno schema di “convergenze parallele”, che, nel rispetto dell’autonomia delle giurisdizioni, riconosce al giudice tributario, nell’ambito del proprio giudizio, il potere di acquisire, a titolo di materiale probatorio o indiziario, atti legittimamente assunti in sede penale.

The diachrony of interference between the tax process and the criminal trial: double binary, crypto-addiction or parallel convergences?

The article analyses the relationship between the tax process and the criminal trial to determine whether, in the dialogue of the two jurisdictions, can speak of double track, crypto-addiction, or parallel convergences. The historical dimension of the sources, declined on the principle of unity of jurisdiction, adopted the model of the “preliminary ruling tax” where criminal justice was subject to the tax authorities: it was up to the tax judge to ensure tax policy violation, while the criminal court could only intervene to assess whether the facts established definitive tax assessment integrate the details of a crime. In the diachrony of system, to remedy the problems, the legislator introduced the regime of “double track”, repudiating solutions based on “prejudiciality” and identifying the principle of specialisation of the case the parameter for adjust the report between the two jurisdictions. The new model, allowing to adopt differing pronunciations, has the advantage of make independent judgments, but has the disadvantage of causing many incidents, involving profiles of legal certainty and risk of contrast judged. By here, the need for a reasonable balance of values and interests, that allows to better discern a system of “parallel convergences”, which, respecting the autonomy of the courts, recognizes the court tax law, as part of its judgment, the ability to acquire, by way of evidence or circumstantial material, acts law fully employed in criminal proceedings.

Le interferenze tra il diritto tributario e il diritto penale sostanziale e processuale La materia tributaria, in ragione del suo carattere interdisciplinare [1], presenta interferenze con il diritto penale tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale [2]. Il punto di contatto tra due rami dell’ordinamento autonomi e differenti (l’uno mira a disciplinare lo ius impositionis; l’altro a regolare lo ius puniendi) [3], ancorché accomunati dalla matrice pubblicistica, è nel paradigma delle sanzioni, dato che, dalla stessa fattispecie, possono scaturire accertamenti contestuali ad opera di due giurisdizioni disomogenee: la tributaria e la penale [4]. Ai fini dell’indagine, è utile partire dall’evoluzione storica della normativa, spesso lacunosa, per verificarne le interlocuzioni e capire se, sulla base del diritto vigente, possa parlarsi di doppio binario o cripto-dipendenza o convergenze parallele, per effetto delle contaminazioni tra le due giurisdizioni [5].   L’evoluzione normativa dei rapporti tra il processo tributario e il processo penale. La “pregiudiziale tributaria”. Il fondamento ed i corollari del sistema   Nella dimensione storica delle fonti, il punto di partenza è l’art. 21, comma 3, l. 7 gennaio 1929, n. 4, c.d. “Magna charta” del diritto penale tributario, che, in ossequio al principio di unità della giurisdizione, disciplinava la figura della “pregiudiziale tributaria” [6] in forza della quale, in ordine ai reati individuati dalle norme sui tributi diretti, l’azione penale poteva essere esperita solo dopo che l’avviso di accertamento dell’imposta e della sovraimposta fosse divenuto definitivo alla stregua delle leggi tributarie [7]. Nell’ottica del legislatore del 1929, quindi, la giustizia penale era postergata a quella tributaria: spettava al giudice tributario stabilire se, nella fattispecie concreta, vi fosse la violazione della norma fiscale. Il giudice penale poteva intervenire solo successivamente per valutare se i fatti, oggetto di accertamento tributario definitivo, integrassero gli estremi di un reato [8]. Per tale motivo, la definizione della questione tributaria assurgeva a presupposto dell’azione penale: l’accertamento tributario definitivo costituiva condicio sine qua non per l’esercizio dell’azione penale [9]. In forza dell’art. 3 c.p.p. dell’epoca (il codice “Rocco” del 1930), per dare corso al giudizio penale, il giudice era esonerato da accertamenti pregiudiziali, potendo iniziare l’istruttoria soltanto in presenza di prove o di concreti indizi di responsabilità [10]. A fondamento di tale sistema era richiamato il principio della presunzione di legittimità dell’atto amministrativo [11], poi [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


SOMMARIO:

- - - - - - - - - - - - - - NOTE







.










NOTE
Fascicolo 1 - 2020