Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale, sent. 3 ottobre 2019, n. 219 – Pres. Lattanzi, Est. Modugno

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la sal­vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.

> < [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1.– Con due ordinanze di tenore in larga misura analogo, del 3 ottobre 2017 (r. o. n. 14 del 2018) e del 12 dicembre 2017 (r. o. n. 93 del 2018), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 14 e 117, primo comma, della Costituzione, que­st’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività». La sola ordinanza r. o. n. 93 del 2018 assume che la norma denunciata violi, in parte qua, anche gli artt. 2, 24 e 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost. 1.1.– Il giudice a quo premette, in entrambi i casi, di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso non personale. Riferisce, altresì, che gli elementi a carico dell’imputato sono costituiti, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, dai risultati dell’ispezione del bagaglio e della perquisizione personale e, nel caso dell’or­dinanza r. o. n. 93 del 2018, dai risultati della perquisizione personale e domiciliare cui l’imputato era stato sottoposto, di loro iniziativa, da militari appartenenti all’Arma dei carabinieri: ispezione e perquisizioni che avevano portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana, in un caso, sola canapa indiana, nell’altro). Stando alle indicazioni del processo verbale di perquisizione, i Carabinieri erano stati indotti a procedere a tali attività, «particolarmente invasiv[e]»: a) nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, da un non meglio specificato «atteggiamento asseritamente sospetto» tenuto dall’imputato, allorché, verso le ore 14.00, si aggirava nei pressi del litorale di Gallipoli; b) nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, dalla circostanza che «fonti confidenziali» avevano indicato [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020