Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


La “quasi flagranza” e l’inseguimento c.d. investigativo: un nuovo revirement dopo la pronuncia a Sezioni Unite (Cass., sez. II, 6 settembre 2019, n. 37303) Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna sul concetto di “quasi flagranza” di cui all’art. 382 c.p.p. e fornisce un’interpretazione che solo nelle intenzioni risulta conforme all’approdo raggiunto con la recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass., sez. un, 21 settembre 2016, n. 39131);viceversa, nei contenuti, vi si discosta sensibilmente, mostrando di aderire all’orientamento, minoritario già all’e­poca e oggi ormai superato, che aveva condotto a rimettere la questione «se può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto». Come noto, le Sezioni Unite avevano enunciato il principio per cui non è legittimo procedere al­l’ar­resto sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, argomentando profusamente l’illegittimità dell’arresto eseguito sulla base del c.d. inseguimento investigativo – sia in forza di una lettura univoca e non incerta del dato normativo, da interpretarsi tassativamente, sia in funzione di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso – e richiedendo, come garanzia non prescindibile, la personale e diretta percezione del comportamento criminale del reo da parte della polizia giudiziaria. La giurisprudenza successiva risulta essersi conformata alla statuizione del massimo organo nomofilattico (ex plurimis, Cass, sez. IV, 18 ottobre 2018, n. 1797). Ebbene, nel caso affrontato nella pronuncia in commento risulta che la polizia giudiziaria si fosse portata nel parcheggio nel quale era stata segnalata la consumazione di uno scippo ai danni di una ragazza; gli operanti, ivi giunti, identificavano la persona offesa, la quale riferiva esserle stata asportata la borsetta dal sedile dell’auto da parte di un uomo, del quale descriveva il vestiario. Grazie alla descrizione della vittima, gli operanti si mettevano sulle tracce del responsabile, lo rintracciavano in una via vicina (senza rinvenire tracce del reato sulla sua persona) e lo arrestavano. Secondo i giudici di legittimità, l’arresto eseguito è da ritenersi legittimo in quanto l’elemento rilevante ai fini della flagranza è «che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell’arrestato», ove «la percezione diretta rinvia a una immediatezza di intervento rispetto al fatto-reato e quindi a seguito delle primissime indagini», anche «in assenza della sorpresa del responsabile da parte della polizia giudiziaria nell’atto di commettere [continua..]

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SOMMARIO:

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Fascicolo 1 - 2020