Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


Il divieto di restituzione, previsto dall’art. 324, comma 7, c.p.p., opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Cass., sez. un., 4 ottobre 2019, n. 40847) Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere due questioni controverse, tra loro correlate, aventi ad oggetto, l’una, l’applicabilità dell’art. 324, comma 7, c.p.p., anche in caso di annullamento di sequestro probatorio e, l’altra, la portata del divieto di restituzione di cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.p. Come è noto, l’art. 324 disciplina il procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali, prevedendo l’applicabilità dei commi 9, 9-bis e 10 dell’art. 309 c.p.p.; il comma 7, invece, stabilisce che la revoca del sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi di cui all’art. 240, comma 2, c.p.p. In relazione alla prima questione, la terza sezione ha riscontrato un contrasto giurisprudenziale. Secondo un orientamento maggioritario, l’art. 324, comma 7, c.p.p. è applicabile anche al sequestro probatorio, poiché gli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, c.p.p. rinviano alla disciplina del riesame nel suo complesso, ivi compreso, il comma 7 dell’art. 324 c.p.p. Pur essendo il sequestro probatorio disposto per conservare immutate le caratteristiche del corpo del reato nel tempo, per l’indirizzo interpretativo il divieto di restituzione di cose per quali è obbligatoria la confisca prevale sulle esigenze latu sensu istruttorie. Di conseguenza, la sopravvenuta mancanza di esigenze probatorie non può giustificare il dissequestro (Cass., sez. III, 19 luglio 2017, n. 41558). In particolare, in alcune pronunce si afferma la natura di principio generale del divieto di restituzione previsto dal comma 7 dell’art. 324 c.p.p., che opera, dunque, non solo in sede di riesame ma anche in sede di procedimento per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio ex artt. 262 e 263 c.p.p. Il divieto, inoltre, si estende al sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie (Cass., sez. III, 6 dicembre 2016, n. 17918; Cass., sez. II, 6 novembre 2012, n. 3185). L’orientamento minoritario, invece, circoscrive il divieto di restituzione delle cose al solo sequestro preventivo e alle ipotesi di revoca di tale provvedimento. Secondo tale indirizzo, il divieto di restituzione si estende al sequestro probatorio che non può essere revocato poiché l’art. 262 c.p.p. prevede la sola restituzione delle cose (Cass., sez. VI, 10 gennaio 1995, n. 16; Cass., sez. III, 29 ottobre 2003, n. 46974; di recente Cass., sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 41627). La tesi dell’inapplicabilità del divieto di restituzione al riesame del sequestro probatorio si basa [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020