Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Maria Thelma Vita)


Condanna a pena detentiva temporanea ex art. 630 c.p. e benefici penitenziari. Una pronuncia di incostituzionalità (Corte cost., sent. 8 novembre 2019, n. 229) La sentenza in esame ha affrontato il tema delle rigide preclusioni temporali per la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro a scopo di estorsione, i quali abbiano cagionato la morte del sequestrato. In particolare, la Consulta si è pronunciata sulle censure, sollevate ex artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nei confronti dell’art. 58-quater, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata. L’iter processuale traeva origine dalle istanze di due condannati a pena temporanea per il reato di cui all’art. 630 c.p. In un caso, si trattava di una detenuta che, ai sensi dell’art. 630, comma 2, c.p. aveva cagionato per mera colpa la morte del sequestrato; nell’altro, invece, il condannato aveva causato intenzionalmente il decesso dell’ostaggio e, pertanto, la sua condotta era riconducibile al comma 3 dello stesso art. 630 c.p. Entrambi i detenuti chiedevano la concessione di un permesso premio per poter coltivare i propri rapporti familiari, sebbene non avessero ancora effettivamente espiato i due terzi della pena richiesti dall’art. 58-quater, comma 4, ord. penit.: allo scopo evidenziavano di aver collaborato con la giustizia o, comunque, di non poter più fornire un utile apporto alle indagini per circostanze indipendenti dalla propria volontà e dichiaravano la propria estraneità a contesti di criminalità organizzata. I magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, chiamati a decidere sulle indicate istanze, ritenevano le medesime inammissibili dal momento che l’art. 58-quater, comma 4, ord. penit. impone di aver scontato i due terzi della pena detentiva inflitta per il delitto in questione; tuttavia, dubitando della legittimità costituzionale della suddetta norma rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., gli stessi richiedevano l’intervento della Consulta. Sotto il profilo della rilevanza, i giudici a quibus osservavano che la rimozione della preclusione temporale de qua avrebbe permesso l’analisi nel merito dell’istanza proposta dai condannati. Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, rilevavano che se era vero che il limite posto dall’art. 58-quater, comma 4, ord. penit. era stato già [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020