Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De Jure Condendo (di Marilena Colamussi)


Ulteriori manipolazioni genetiche delle esigenze cautelari Il perenne dilemma generato dall’esigenza di coniugare la tutela della libertà personale con le garanzie di sicurezza dei cittadini è ragione ispiratrice del d.d.l. S. 408, rubricato “Modifiche all’articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l’adozione di misure cautelari”. Sullo sfondo l’a­nelito alla corretta amministrazione della giustizia, messa in dubbio dall’adozione disinvolta della custodia cautelare in carcere, e l’annoso problema del sovraffollamento carcerario. Il citato d.d.l., in un solo articolo, incide pesantemente sull’attuale disciplina delle esigenze cautelari, finanche introducendo un’ipotesi inedita. Sorprende la volontà di intervenire con un’ennesima manipolazione genetica della disciplina delle esigenze cautelari che giustificano l’adozione delle misure restrittive della libertà personale, oggetto, peraltro, di una recente e significativa riforma introdotta dalla l. n. 47 del 16 aprile 2015. Quel che più disorienta è l’ambiguità dei contenuti del d.d.l. S. 408 che già nel titolo rivela elementi di equivocità, dal momento che si riferisce numericamente all’art. 274 c.p.p., norma che disciplina le “esigenze cautelari” su cui intende incidere, ma poi richiama letteralmente “le condizioni” per adottare le misure cautelari, oggetto di una norma distinta, vale a dire l’art. 273 c.p.p., e soprattutto distante nel contenuto. È ben noto che esiste una netta linea di demarcazione tra le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari che rappresentano il cosiddetto fumus commissi delicti, e le esigenze cautelari che, invece, afferiscono al periculum libertatis, benché entrambe devono coesistere per poter giustificare il ricorso alla misura privativa della libertà personale. La natura giuridica diversa di tali presupposti impone una differente valutazione cautelare, che, per quanto concerne le condizioni generali di applicabilità delle misure, è tesa ad accertare in termini positivi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e ad escludere la presenza di cause di giustificazione o di non punibilità, ovvero di estinzione del reato o della pena ritenuta applicabile (art. 273 c.p.p.). La valutazione delle esigenze cautelari, invece, è ancorata ad una serie di parametri di carattere oggettivo e soggettivo che – in estrema sintesi – rientrano nell’orbita dei “pericoli”, intesi come rischi reali, fondati sulla necessità di fronteggiare un concreto e attuale pericolo di dispersione o inquinamento del materiale probatorio, o pericolo di fuga, o di reiterazione del reato, la cosiddetta pericolosità sociale (art. 274 c.p.p.). Dette situazioni di pericolo sono [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018