Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


SOMMARIO:

1. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO E L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - 2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - 3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO - 4. MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA - 5.AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - 6. DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE


1. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO E L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(D.l. 4 ottobre 2018, n. 118) Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 118 (G.U., Sr. gen., 4 ottobre 2018, n. 231) interviene in materia di protezione internazionale, sicurezza pubblica e introduce nuove disposizioni nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia). L’ultimo settore di intervento del provvedimento concerne l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Viene eliminata la discrezionalità nel conferimento della tutela umanitaria, con l’effetto di abolire i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Eccezioni sono rappresentate dal divieto di espulsione degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità; in tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche per non più di un anno. Altra deroga è la contingente ed eccezionale calamità esistente nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno; in tal caso, il permesso ha la durata di sei mesi. Infine è vietata l’espulsione dello straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile; qui il relativo permesso dura due anni ed è rinnovabile, ai sensi del nuovo art. 42-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.


2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Uno dei punti fondamentali del provvedimento concerne l’ampliamento della lista dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca dello status di rifugiato. Si tratta dei delitti di: violenza sessuale, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, rapina ed estorsione, vio­lenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, mutilazione degli organi genitali femminili, furto e furto in abitazione, aggravati dal porto di armi o di droghe. L’art. 10, rubricato «Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale», a seguito dei rilievi critici formulati dal Quirinale, stabilisce che, se il richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale o ha una condanna non definitiva per questi reati, il questore lo comunica al più presto alla commissione territoriale che «provvede nell’immediatezza all’audizione del­l’interessato». A tal fine, è doveroso ricordare che il testo inizialmente licenziato dell’art. 10 era originariamente rubricato «Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale». In esso si prevedeva che, nel caso di procedimento penale per reati gravi contro la sicurezza e l’or­dine pubblico, la commissione territoriale sospendesse l’esame della domanda di protezione, con l’ob­bligo immediato per il richiedente di lasciare il territorio dello Stato. Conseguenze importanti sono previste anche per il rilascio della cittadinanza, revocata in caso di condanne definitive per reati di terrorismo o appartenenza ad associazioni sovversive.


3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

È significativo l’ampliamento dell’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo dell’ottem­pe­ranza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare mediante il braccialetto elettronico o altri strumenti tecnici. Tali dispositivi elettronici, infatti potranno essere impiegati anche in relazione al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e per il reato di stalking, inseriti nell’elenco contenuto nell’articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. Per tali fattispecie potrà essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con particolari modalità di controllo, anche al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari, ossia superiore nel massimo a tre anni di reclusione. L’art. 20 del decreto sicurezza modifica, inoltre, l’art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, che estende il divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche ai soggetti contenuti nell’elenco dell’art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159 (codice antimafia). Ciò comporta l’ampliamento del­l’ambito di applicazione del Daspo urbano a coloro che siano indiziati di reati di terrorismo. Il questore, infatti, potrà vietare l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II c.p. o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p., nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo internazionale, ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche di cui all’art. 270-sexies c.p. L’art. 23 del decreto in esame estende, inoltre, l’ambito di applicazione del provvedimento di allontanamento del Questore (il c.d. Daspo urbano) ai soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dei presidi sanitari e delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Per finalità di prevenzione del terrorismo, il decreto stabilisce che gli esercenti attività di noleggio di autoveicoli dovranno comunicare i dati [continua ..]


4. MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

L’art. 24 d.l. n. 113 del 2018 prevede la condanna alle spese del soggetto, sottoposto a misura di prevenzione, che abbia presentato impugnazione poi ritenuta infondata. Si elimina, inoltre, la causa di inammissibilità per la proposta di misura di prevenzione presentata dalle autorità diverse dal Procuratore distrettuale, senza averla previamente comunicata a quest’ultimo. Secondo la nuova disciplina: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorità proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta». Viene inoltre eliminato l’obbligo, posto in capo alle autorità di Polizia, di emettere un provvedimento motivato quando si decida, dopo le indagini, di non formulare proposta di applicazione della misura di prevenzione. Si prevede che l’accesso alle informazioni archiviate dall’Anagrafe tributaria da parte delle autorità inquirenti sia disciplinato da apposite convenzioni tra Ministeri competenti e Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con l’estensione degli effetti dei divieti e delle decadenze da licenze, concessioni e benefici – oltre che ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione, anche ai condannati con sentenza, sebbene solo confermata in appello, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato o nel conseguimento di erogazioni pubbliche. Vengono inoltre inasprite le pene per gli appaltatori che ricorrono illecitamente al subappalto, con la modifica da contravvenzione a delitto e la previsione della pena detentiva da uno a cinque anni, oltre che con la già prevista sanzione pecuniaria.


5.AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Importante è l’introduzione di disposizioni dirette a migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’A­genzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso un rafforzamento a livello organizzativo. In primo luogo, accanto alla sede principale in Roma, sono istituite fino a quattro sedi secondarie, con l’assunzione di settanta delle unità previste per incremento organico mediante concorso pubblico. Si prevede, inoltre, che l’Agenzia possa avvalersi del contingente di personale in comando attualmente previsto senza più il termine fissato nell’adeguamento della dotazione organica. L’art. 36 è dedicato alla «Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati» e contiene, oltre a disposizioni sul regime di nomina dei coadiutori (commi 1 e 2), importanti e articolate modifiche all’art. 48 del codice antimafia, tra cui: il nuovo regime di vendita degli immobili, che estende il numero dei potenziali acquirenti anche a soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a ciò preposto. Si prevedono: la riassegnazione all’Agenzia del 20% del ricavato; norme in tema di autofinanziamento; nonché la destinazione di immobili confiscati per incrementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e per la destinazione di beni mobili. Si istituisce, inoltre, il nuovo regime che trasferisce all’Agenzia del demanio la gestione dei beni immobili indestinati rimasti invenduti.


6. DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Fascicolo 6 - 2018