Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (di Giovanni Barrocu, Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Sassari)


La norma in commento si occupa di disciplinare le questioni di diritto transitorio relative all’ampliamento dei potenziali destinatari del rito differenziato, sia per garantire l'accesso a tutti i potenziali beneficiari i cui procedimenti sono in corso di svolgimento sia per ottenere il maggiore effetto deflattivo possibile.

Suspension of the proceedings with probation of the accused

The rule which regulates the issue of transitional law relating to the expansion of the potential accused of this differentiated procedure, both to guarantee access to all potential beneficiaries whose proceedings are in progress and to obtain the greater possible deflationary effect.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le modifiche normative - 3. L’applicazione ai procedimenti in corso


1. Premessa

In occasione dell’introduzione dell’istituto della messa alla prova (per maggiorenni) nell’ordi­na­men­to italiano – avvenuto con la l. 28 aprile 2014, n. 67 – l’assenza di una disciplina di diritto transitorio impedì l’applicazione della probation a tutti i procedimenti in corso per i quali fosse già intervenuto la dichiarazione di apertura del dibattimento. La scelta pareva problematica sotto un duplice profilo giacché, da un lato, l’istituto presenta indubbie caratteristiche di premialità che imporrebbero – alle condizioni dettate ex lege – un diritto di accesso a tutti i soggetti che si trovano giuridicamente in situazioni assimilabile e, dall’altro, la natura mista a cavallo tra il diritto sostanziale e il diritto processuale potrebbe far propendere per la necessità di una successione di leggi nel tempo orientata alla retroattività della lex mitior. A suo tempo, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul punto (possibile violazione degli artt. 3, 117 Cost e 7 Cedu) stabilì che la messa alla prova – configurata come un nuovo procedimento speciale – possiede un’intrinseca dimensione processuale, pur in presenza di evidenti effetti sostanziali quali la possibile estinzione del reato (C. cost., 7 ottobre 2015, n. 240).


2. Le modifiche normative

Tra le numerose modifiche al sistema processuale operate con la “riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) si inserisce l’ampliamente delle ipotesi di ricorso alla sospensione del processo con messa alla prova: sulla scia degli ottimi risultati evidenziati statisticamente, si è sostenuto che la stessa «contribuisce a ridurre la durata media del processo e riveste, pertanto, una importanza strategica rispetto agli obiettivi del PNRR e di efficienza complessiva» (Rel. Illustrativa, 303). Orbene, alle ipotesi individuate in via “quantitativa” dall’art. 168-bis c.p., id est i reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni (soglia rimasta immutata), si aggiungono tutte le fattispecie indicate nominalmente dall’art. 550, comma 2, c.p.p., il cui contenuto è stato notevolmente ampliato. Al deciso incremento dei reati per cui può essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova si affianca la possibilità di accesso al rito “a vocazione riparativa” su proposta del pubblico ministero (art. 464-bis c.p.p.).


3. L’applicazione ai procedimenti in corso

L’ampliamento dei procedimenti che possono essere sospesi con messa alla prova e, quindi, della platea dei potenziali beneficiari della probation ha reso opportuna la creazione di una normativa transitoria che permettesse di non dilatare nel tempo gli effetti deflattivi della riforma, nonché evitare differenziazioni tra imputati, fondate esclusivamente sulla diversità della fase processuale in cui si trovano i rispettivi procedimenti, perlomeno quando il correttivo intertemporale sia compatibile con il principio di economia processuale. Con riguardo alle nuove fattispecie aggiunte, è possibile domandare la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per i procedimenti che siano già pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della nuova disciplina. Sono esclusi i procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione, atteso che per gli stessi «l’effetto deflattivo sarebbe pressoché nullo […], anzi, l’introduzione di una disposizione transitoria che preveda l’applicazione retroattiva della novella non potrebbe che determinare l’effetto – antieconomico – della regressione del procedimento alla fase di merito» (Rel. Illustrativa d.lgs. n. 150/2022).

Inoltre, nei casi in cui alla medesima data siano già decorsi i termini previsti, a seconda della tipologia del procedimento, dall’art. 464-bis c.p.p. l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale possono formulare la richiesta de qua alla prima udienza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 ovvero, se non è fissata udienza, entro i quarantacinque giorni successivi al 30 dicembre 2020, tramite il deposito dell’istanza nella cancelleria del giudice procedente. I termini indicati sono perentori e comportano, pertanto, decadenza dal potere di presentare la richiesta.

Infine, nel comma 3 della disposizione in commento, benché fosse probabilmente superfluo e ricavabile dal sistema processuale nel suo complesso, si precisa che la sospensione del procedimento con messa alla prova non comporta per la parte civile – esclusa dal procedimento penale in un simile dinamica – la necessità di attendere la conclusione della vicenda penalistica per iniziare un’autonoma azione civile.