Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell´uomo (di Rita Lopez)


Violenza domestica: strumenti normativi adeguati, ma spesso ignorati

(Corte e.d.u., 7 aprile 2022, Landi c. Italia)

A cinque anni di distanza dalla pronuncia relativa al caso Talpis c. Italia (Corte e.d.u. 2 marzo 2017), la Corte europea è tornata ad occuparsi del reato di violenza domestica nell’ordinamento italiano e pur plaudendo alle recenti riforme legislative introdotte in materia, ha tuttavia censurato l’inerzia della autorità giudiziaria nell’applicazione e adozione delle misure di protezione.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato alla Corte dalla Sig.ra Landi – vittima di maltrattamenti e di ripetuti atti di violenza perpetrati dal compagno, culminati nel tentato omicidio della stessa e nell’omicidio del loro figlio minore – per violazione degli artt. 2 (diritto alla vita) e 14 Cedu, que­st’ultimo letto in combinato disposto con il divieto di discriminazione.

segue

European court of human rights

In particolar modo, la ricorrente lamentava la mancata e tempestiva adozione di misure idonee a proteggere se medesima e la sua famiglia dalla violenza del compagno, nonostante le numerose denunce presentate in tal senso e i reiterati interventi delle forze dell’ordine, più volte accorse per impedire i tentativi di aggressione dell’uomo, peraltro già noto alle stesse. La vittima affermava che l’assenza di tutela legislativa e di una risposta efficace delle autorità a fronte della pluralità di denunce di violenza presentate, costituivano trattamento discriminatorio imputabile al suo sesso.

Con riferimento alla ricevibilità del ricorso, il nostro Governo ha eccepito il mancato esperimento da parte della ricorrente dei rimedi interni per due ordini di ragioni: in primo luogo, per l’omessa richiesta ai giudici nazionali di constatare la violazione dei diritti convenzionalmente tutelati, dal cui accertamento sarebbe potuto seguire il contestuale riconoscimento di un’equa riparazione per i danni subiti; in secondo luogo, per l’omessa opposizione all’archiviazione del procedimento nel 2015, in uno con la mancata indicazione di misure di protezione da disporre ai sensi degli artt. 342-bis e 342-ter c.c.

Sotto il profilo del merito, a parere del Governo italiano le autorità non avrebbero potuto comunque prevedere il gesto dell’uomo, al momento dei fatti convivente della donna che, peraltro, aveva provveduto al ritiro delle denunce presentate in precedenza. In ordine alla violazione dell’art. 14 Cedu, si sottolineava, poi, che, come confermato dai dati statistici, l’Italia si attesta tra i Paesi europei come quello con il minor numero di casi di femminicidio e con uno dei sistemi più strutturati e avanzati nella lotta contro la violenza sulle donne.

I Giudici d’oltralpe, nel dichiarare ricevibile il ricorso, hanno esaminato e respinto le eccezioni sollevate dal convenuto, rifacendosi alla distinzione tra rimedi volti a ristorare le violazioni già commesse da quelli previsti, invece, per prevenire le violazioni future, elaborata proprio in tema di violenza domestica (Corte e.d.u. 4 luglio 2019, Kurt c. Austria).

La Corte ha sostenuto che, nella vicenda de qua, le doglianze sollevate riguardavano l’inadem­pi­mento del nostro Paese, non attivatosi nella predisposizione di misure di assistenza e di protezione necessarie per preservare la ricorrente e la sua famiglia dal comportamento violento tenuto dall’uomo nei confronti dei familiari. Ha, inoltre, osservato che un’eventuale azione per il risarcimento danni da intentare successivamente dinnanzi ai giudici civili contro le autorità pubbliche interessate, avrebbe comunque rappresentato rimedio inidoneo a offrire un’equa riparazione per le violazioni delle garanzie convenzionali; fermo restando – evidenzia la Corte di Strasburgo – che non vi è stata dimostrazione da parte del Governo, della possibilità della ricorrente di agire in sede civile per accertare la responsabilità dello Stato con riferimento alla inosservanza dell’obbligo positivo di protezione della sua vita e di quella dei suoi figli, e per vedere riconosciuta tale violazione e il conseguente risarcimento.

A tal proposito, i Giudici sovranazionali hanno ricordato come il rapporto del gennaio 2020 del Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne (GREVIO) in Italia, relativamente alla applicazione della Convenzione di Istanbul a livello nazionale, avesse sollecitato le autorità italiane a colmare il vuoto legislativo dovuto all’assenza di ricorsi civili effettivi contro qualsiasi forma di negligenza delle autorità statali nel disporre le misure di prevenzione o di protezione contro atti di violenza domestica.

La Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo positivo dello Stato di adottare le misure preventive necessarie a proteggere un individuo, la cui vita sia minacciata da azioni criminali altrui ai sensi dell’art. 2 Cedu. Come chiarito in precedenti occasioni (Corte e.d.u. 28 aprile 1998, Osman c. Regno Unito: Corte e.d.u. 4 luglio 2019, Kurt c. Austria), se le autorità sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, della esistenza di un rischio reale ed immediato alla vita di un individuo, hanno il dovere di applicare tutte le misure potenzialmente idonee a scongiurare il rischio medesimo.

Nel caso esaminato, i Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la tempestiva azione delle forze dell’ordine, sempre intervenute nel corso dei frequenti episodi di violenza, dei quali avevano prontamente informato il pubblico ministero, che, invece, era rimasto inerte. Tale inerzia, di fatto, si è tradotta nella mancata conduzione di indagini a seguito dell’apertura di un procedimento penale nel 2015 e, conseguentemente, nella mancata audizione della persona offesa e nella mancata adozione di misure protettive. Ciò a causa di una errata valutazione del rischio da parte del titolare dell’accusa che, nel sottovalutare gli elementi presenti agli atti, è venuto meno al proprio dovere di compiere una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza commessa contro la ricorrente e i bambini, e di adottare le misure necessarie per arginare tale rischio e proteggere la vita delle vittime. Di fatto, la remissione della querela da parte della ricorrente – ha proseguito la Corte – non può giustificare l’operato dell’autorità giudiziaria in quanto alla luce della molteplicità di elementi specifici a disposizione, l’inquirente incaricato avrebbe dovuto tenere aperto il procedimento o, quanto meno, svolgere indagini più approfondite.

Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 14 Cedu letto in combinato disposto con l’art. 2 Cedu, essa è stata esclusa in considerazione dei numerosi sforzi compiuti negli ultimi anni dal legislatore italiano, impegnato a fronteggiare il grave fenomeno della violenza domestica e di genere, attraverso misure e strumenti in grado di proteggere efficacemente le vittime di tali reati. Pertanto, in forza dei numerosi interventi normativi in tale ambito, non possono ravvisarsi pratiche discriminatorie sia a livello legislativo, che nel caso di specie.