Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'istituzione dell'Ufficio per il processo (di Raffaele Tecce, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Al comma 26 dell’art. 1 la legge delega 27 settembre 2021, n. 134 prevede un’articolata disciplina dell’ufficio per il processo, concepita come struttura organizzativa stabile e non “emergenziale”, destinata a operare anche dopo il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.

L’Ufficio per il processo, nello spirito della riforma, dovrebbe rappresentare uno strumento di modernizzazione del­l’attività degli uffici giudiziari, con l’obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo.

Parole chiave: ufficio del processo, libero convincimento del giudice.

The establishment of the trial office

In paragraph 26 of art. 1 of delegated law n. 137 of 21 September 2021 the enabling law provides for an articulated discipline of the office for the process, conceived as a stable and not "emergency" organizational structure, destined to operate even after achievement of the objectives of the P.N.R.R.

The Trial Office, in the spirit of the reform, should represent an instrument of modernization of the activities of the judicial offices, with the aim of reducing the duration of the process.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La legge 27 settembre 2021, n. 134: contesto normativo e obiettivi - 3. L’evoluzione dell’Ufficio per il processo: dal 2012 ad oggi - 4. L’ufficio del processo alla luce della l. n. 134/2021 - 5. L’ufficio per il processo nella giurisdizione penale: alba o tramonto del principio del libero convincimento del giudice - NOTE


1. Premessa

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza è un programma di investimenti nato con la chiara intenzione di risollevare le sorti di una nazione fortemente provata da una crisi sanitaria che non ha risparmiato vittime, in nessun campo. In particolare, per quel che riguarda il riparto giustizia, il legislatore ha previsto una serie di interventi riformatori, concordati dal Governo con la Commissione Europea, con la precipua finalità di ridurre i tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile. Dal raggiungimento di questi obiettivi – come a più riprese ha ricordato la Ministra Cartabia – dipendono i fondi europei legati al PNRR, essenziali per la ripresa del Paese. Si tratta, d’altra parte, di propositi del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali, che, notoriamente, includono la ragionevole durata del processo tra i requisiti del giusto processo e del fair trial, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Invero, il leitmotiv della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 è rappresentato proprio dalla riduzione dei tempi della giustizia: uno scopo che la riforma persegue non solo incidendo sulle norme del processo penale, ma anche mediante interventi sul sistema penale, capaci di produrre significativi effetti di deflazione processuale. Anche le previsioni in tema di giustizia riparativa condividono la medesima finalità, che accomuna anche le disposizioni civilistiche sulla mediazione e sulle modalità alternative di soluzione dei conflitti, oggetto del parallelo disegno di legge di riforma del processo civile. Eppure, per dirla alla Oscar Wilde, le buone intenzioni sono semplicemente assegni che gli uomini emettono su una banca dove non hanno un conto corrente. Difatti, benché lodevole e voluttuosa, la finalità perseguita dal legislatore sconta lacune e carenze molto più radicate, che non possono essere colmate solamente con previsioni improntante sulla speditezza del processo penale, che, di fatto, trascura diritti a tutela dell’indagato/imputato, mediante – tra le altre cose – l’incremento di personale inserito nell’organico degli uffici di giustizia, con lo scopo di alleggerirne il carico, correndo così il rischio, tutt’altro che infondato, di svilire l’esercizio di un potere che lo Stato e la [continua ..]


2. La legge 27 settembre 2021, n. 134: contesto normativo e obiettivi

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021, la l. 27 settembre 2021, n. 134 delega al Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decreti per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa, e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Le finalità della delega vengono individuate, nei lavori parlamentari, nell’esigenza di accelerare il processo penale – anche tramite una sua deflazione e digitalizzazione – nella introduzione di precipue misure rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, nella previsione di una innovativa disciplina concernente la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata. Il tutto in pieno concerto con l’obiettivo delineato e programmato dal Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, inteso quale mission che il legislatore intende perseguire, mediante una riforma della disciplina del processo penale, in particolare incidendo sulle scansioni temporali e sulle fasi dello stesso, attraverso un potenziamento di strumenti deflattivi già esistenti, di natura sostanziale e processuale, anche nell’ottica di incrementare l’efficienza e l’effettività del sistema sanzionatorio. La Delega al Governo prevede, difatti, l’attuazione di modifiche al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, oltre che delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale. Composto da soli due articoli, il testo della l. n. 134/2021 contiene, all’articolo 1, i principi e criteri direttivi per l’intervento delegato del Governo e all’articolo 2 modifiche in materia di prescrizione e di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione. Al comma 26 dell’art. 1 la legge delega prevede, in particolare, un’articolata disciplina dell’ufficio per il processo, concepita come struttura organizzativa stabile e non “emergenziale”, [continua ..]


3. L’evoluzione dell’Ufficio per il processo: dal 2012 ad oggi

Definito dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia “un’occasione di rinascita della Giustizia e con essa di tutto il Paese”, la “rimodulazione” dell’Ufficio per il processo è considerata, oggi, la punta di diamante nella auspicata rigenerazione del diritto processuale, proposta dal nuovo Piano nazionale di resistenza e resilienza. L’idea, non priva di contaminazioni di altri ordinamenti, ove tale supporto è già da tempo esistente [2], nasce con il precipuo intento di istituire un team al servizio dei magistrati, sul presupposto che il Giudice sia l’unico professionista a non essere dotato di assistenza qualificata e costante nell’espleta­mento delle sue attività. Sulla scorta di queste esperienze, con il Recovery Plan, entra nel vivo l’attuazione dell’ufficio per il processo, che deve, tuttavia, la sua genesi al d.l. n. 221/2012, c.d. “decreto sviluppo bis” [3], con la preminente finalità di garantire la ragionevole durata del processo, mediante l’innovazione dei modelli organizzativi, assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione in chiave processuale. Il decreto attuativo del Ministero della giustizia del 1° ottobre 2015 ha contribuito a tracciare le linee guida per il funzionamento dell’ufficio per il processo, demandandone la costituzione ai Presidenti di Corte d’Appello e di Tribunale. Tuttavia, numerose sono state le difficoltà, riscontrate dai capi degli uffici, di reperire le risorse umane e finanziarie necessarie; aspetti totalmente trascurati dal decreto, che hanno inciso notevolmente sui tempi e le modalità di realizzazione della nuova struttura, che, difatti, non ha avuto uniforme attuazione sul territorio nazionale. Diventa, pertanto, evidente la necessità d’intervenire, nuovamente, sull’istituto. L’occasione viene offerta dal d.lgs. n. 116/2017, attuativo della legge delega n. 57/2016, che vara un’ampia e organica riforma della magistratura onoraria. In particolare, era previsto un cospicuo impiego del nuovo giudice onorario di pace all’interno dell’Ufficio per il processo, con indicazione dei margini di un’ampia e innovativa disciplina della nuova struttura organizzativa, regolamentandone modalità di accesso, attività e compiti che, [continua ..]


4. L’ufficio del processo alla luce della l. n. 134/2021

All’interno di questo quadro normativo, si inserisce oggi l’art. 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134 che prevede una valorizzazione dell’ufficio del processo, da istituirsi, anche nel settore penale, presso i Tribunali e le Corti di Appello, già previsto, come accennato, ai sensi dell’art. 16-orcties del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Nell’esercizio della delega, in particolare, il decreto o i decreti legislativi dovranno prevedere “una compiuta disciplina dell’ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito” [14], individuando i profili professionali del personale da assegnare e attribuendo agli “addetti alla struttura” diversi compiti. Specificatamente, essi dovranno coadiuvare uno o più magistrati, compiendo – sotto la direzione e il coordinamento degli stessi – tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale e provvedendo allo studio dei fascicoli e alla preparazione delle udienze e all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione dei minute del provvedimento. Inoltre, gli addetti all’ufficio per il processo penale, sempre negli uffici giudiziari di merito, presteranno assistenza su aspetti “organizzativi” che attengono alla gestione del ruolo – quali l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalenti, della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni – sull’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, con chiaro riferimento, in questa ultima ipotesi, al processo penale telematico. La delega, infine, ha l’obiettivo di aumentare la produttività degli uffici giudiziari attraverso la messa a disposizione dei precedenti, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, anche con la formazione di una banca dati. La legge n. 134/2021 interviene anche istituendo l’ufficio del processo penale presso la Corte di Cassazione, con il compito di assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni, di supporto ai magistrati nella gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari. In [continua ..]


5. L’ufficio per il processo nella giurisdizione penale: alba o tramonto del principio del libero convincimento del giudice

L’Ufficio per il processo, nello spirito della riforma, dovrebbe rappresentare uno strumento di modernizzazione dell’attività degli uffici giudiziari, con l’obbiettivo di ridurre i tempi di durata del processo. Non va, tuttavia, trascurato il panorama che ha gettato i semi di una siffatta riforma: è innegabile, difatti, che l’anno che va chiudendosi si sia distinto per una vera e propria bulimia legislativa [18]. L’emergenza pandemica ha assuefatto l’interprete ad una produzione torrenziale di fonti normative multilivello, primarie e di rango secondario che inizia con i decreti-legge, prosegue con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per essere seguita dalle linee guida, dai protocolli d’udienza e dai decreti emanati dai presidenti dei tribunali, i quali ultimi hanno reso ogni foro una corte separata, disciplinata da regole diversificate l’una rispetto all’altra. La sovrapproduzione normativa è stata, fortemente, caratterizza anche da una opera tecnica decisamente scadente, fonte di difficoltà interpretative e non secondarie incertezze, che vengono ad aggiungersi al problema della concreta individuazione della norma applicabile al caso concreto. Le scelte tecniche perseguite dal legislatore emergenziale, tuttavia, non sempre si rivelano ottimali e meritano di andare esenti da rilievi critici perché, anzi, le regole processuali, continuamente stravolte, modificate e corrette in corso d’opera, sono state dettate dalla fretta di provvedere, come se le regole del processo potessero essere piegate alla contingenza; come se bastasse mettere una toppa per risolvere il problema. Il fenomeno è ulteriormente aggravato, ed anzi amplificato, dalla materia sulla quale la legislazione dettata per l’emergenza epidemiologica ha più volte inciso in questi mesi, costituito dalle regole auree del processo. Come noto, sulla disciplina del processo, ovvero “sulle regole del gioco”, non dovrebbero sussistere incertezze, dato che le stesse dovrebbero essere poche, trasparenti, facilmente accessibili ed agevolmente reperibili da tutti; in modo da garantire, pienamente il principio di eguaglianza e della certezza del diritto anche, e soprattutto, nell’applicazione delle regole del processo da mettere in atto senza incertezze di sorta. Viceversa, a partire dal marzo 2020, questi postulati sono stati contraddetti da una [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022