Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le contravvenzioni estinguibili in fase investigativa (di Mauro Violante, Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La delega al Governo a prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e, alternativamente, del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ovvero del lavoro di pubblica utilità.

 

The fines that can be extinguished in the investigative phase

The delegation to the Government to provide for a cause for extinction of the fines intended to operate in the preliminary investigation phase, due to the timely fulfilment of specific prescriptions given by the investigating body and, alternatively, the payment of a sum of money determined in a fraction of the maximum of the fine established for the offense committed, or for public utility work.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Le ipotesi di estinzione delle contravvenzioni vigenti - 3. Il procedimento di estinzione nella legge delega - NOTE


1. Premessa

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR) [1], inserito dalla Commissione Europea all’interno del Next Generation EU (NGEU), l’Italia si è impegnata a realizzare un ambizioso programma di riforme, al fine di facilitare la fase di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese. In particolare, con riguardo alla riforma della giustizia, il Piano ha come obbiettivo la riduzione, nella misura del 25%, dei tempi di durata dei giudizi penali. Infatti, come più volte evidenziato, anche a livello europeo, l’eccessiva e patologica durata del processo penale in Italia configura una violazione dei principi, sanciti sia a livello costituzionale che convenzionale, della ragionevole durata del processo e della presunzione di non colpevolezza, ed allo stesso tempo, con una inevitabile insoddisfazione delle esigenze di giustizia della vittima ed indirettamente della collettività. Il punto di partenza per l’attuazione del suddetto Piano, è stato il disegno di legge redatto all’esito dei lavori di una Commissione di studio istituita dall’attuale governo nel marzo 2021 (c.d. Commissione Lattanzi), sulla scorta di un progetto di riforma proposto dal precedente Governo. In particolare, il Parlamento con la l. 27 settembre 2021, n. 134 ha approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale arricchendolo con una serie di emendamenti e modifiche, aventi quale obbiettivo la semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale. La legge si compone di due articoli: l’art. 1 racchiude una serie di deleghe al Governo, da attuare entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge, per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione dello stesso codice, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni sull’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e l’introduzione dell’ufficio per il processo. L’art. 2 disciplina, invece, norme di immediata attuazione che agiscono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di diritti difensivi e di tutela delle vittime del reato. Scopo del presente contributo è quello di fornire un approfondimento sulla disciplina [continua ..]


2. Le ipotesi di estinzione delle contravvenzioni vigenti

Peculiari procedure in tema di estinzione delle contravvenzioni nel nostro ordinamento sono previste per i reati contravvenzionali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e per quelli in materia ambientale. In particolare, come previsto dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 758/1994 (artt. 20 ss.) l’estinzione si applica alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, previste dal d.lgs. n. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda [2]. Per quel che concerne, invece, la materia ambientale ipotesi di estinzione sono previste dalla normativa speciale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), per tutte quelle condotte che non abbiano cagionato danno – o pericolo concreto e attuale di danno – alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette [3]. La procedura prevista in entrambe le materie stabilisce che una volta acquisita la notizia di reato, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce di propria iniziativa al contravventore un’apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, diretta ad eliminare la violazione accertata (c.d. regolarizzazione), fissando il termine per l’adempimento, termine prorogabile, per una sola volta, a richiesta del contravventore, fermo restando comunque l’obbligo di trasmetterla al magistrato del pubblico ministero ex art. 347 c.p.p. Nel caso in cui la notizia di reato relativa alla contravvenzione è acquisita direttamente dal magistrato del pubblico ministero, questi ne informa la polizia giudiziaria (o l’organo di vigilanza in materia antinfortunistica o ambientale), affinché impartisca la prescrizione e fissi il termine per l’adempimento. Il procedimento penale resta, dunque, sospeso per tutto il tempo necessario a verificare l’adempimento della prescrizione e a darne comunicazione al magistrato del pubblico ministero [4]. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento [5], l’organo accertatore verifica se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione. In caso di ottemperanza del precetto, il contravventore viene ammesso al pagamento, in sede amministrativa, [continua ..]


3. Il procedimento di estinzione nella legge delega

La previsione nella delega al governo di una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, rispecchia la finalità di deflazione processuale e di incentivo di condotte riparatorie/ripristinatorie proprie dell’impianto della riforma. Specificatamente, il comma 23 dell’art. 1 della l. n. 134/2021 prevede che nell’esercizio della delega per le modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni devono essere adottati nel i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo; b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l’accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; c) mantenere fermo l’obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del c.p.p. fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell’adempimento o dell’inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa. La disposizione, dunque, ha lo scopo di ampliare il meccanismo già previsto dalla normativa speciale in tema di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758) e in materia ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il legislatore delegato dovrà, innanzitutto, individuare le contravvenzioni per le quali consentire l’accesso alla causa di estinzione del reato, scelta che dovrà necessariamente cadere su contravvenzioni suscettibili di eliminazione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022