Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

14/06/2019 - Cass., sez. IV, 27 maggio 2019 n. 22113

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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L’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite la questione se, a seguito dell’introduzione del comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., siano ricorribili o meno per cassazione  - e in caso affermativo entro quali limiti - le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti che applicano o omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie. Una parte della giurisprudenza ha dato risposta affermativa all’interrogativo, sostenendo che le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie sono impugnabili mediante il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 comma 2 c.p.p., in quanto i limiti imposti dall’art. 448 comma 2 bis non operano per le statuizioni sottratte all’accordo delle parti (Cfr. Cass. sez. VI, 10 aprile 2019, n. 15848; Cass. sez. IV, 25 giugno 2018, n. 29179; Cass. sez. IV, 23 marzo 2019, n. 18942; Cass. sez. III, 19 febbraio 2019, n. 16782; Cass. sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 7554). Altra giurisprudenza ha optato per una lettura restrittiva della normativa, escludendo l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto in ordine al vizio della motivazione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria (Cass. sez. VI, 3 aprile 2019, n. 14721; Cass. sez.VI,  7 gennaio 2019, n. 15845)