Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/12/2025 - Corte cost., 29 dicembre 2025, n. 201

argomento: corte costituzionale

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Keywords: liberazione anticipata

Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Facoltà del condannato di formulare istanza per il riconoscimento dei semestri – Condizione sussistenza specifico interesse - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima».