argomento: decisioni in contrasto - misure di prevenzione e sicurezza
Keywords: Provvedimento di convalida del DASPO - mancata osservanza del termine a difesa - nullità - concreto pregiudizio dell
La sentenza in esame alimenta un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alle conseguenze dell’inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del DASPO - il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - imposto dal questore ha diritto a presentare personalmente o a mezzo del difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
Secondo un primo indirizzo, l’inosservanza di tale termine entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione del diritto di difesa (ex multis, Cass. sez. III, 24 maggio 2021, n. 20366; Cass. sez. III, 3 marzo 2016, n. 8678; Cass. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 6440; Cass. sez. III, 31 maggio 2011, n.21788).
Più recentemente la giurisprudenza, pur riconoscendo che l’inosservanza del termine assegnato al destinatario del provvedimento per l’esercizio delle prerogative difensive comporta una nullità generale a regime intermedio, deducibile secondo le modalità stabilite dall'art. 182 c.p.p., ha di fatto condizionato il verificarsi della nullità alla verifica, in concreto, del pregiudizio subito dal destinatario del provvedimento che eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, con la conseguenza che la nullità non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato (tra le altre Cass. sez. III, 11 giugno 2025, n. 25171; Cass. sez. III, 17 aprile 2025, n. 24326; Cass. sez. III, 16 luglio 2024, n. 28489; Cass. sez. III, 15 maggio 2024, n. 19640).
La sentenza in esame aderisce al primo orientamento, ribadendo che il pregiudizio al diritto di difesa si verifica semplicemente con la mancata realizzazione dello schema legale.