Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

30/05/2025 - Sezioni Unite, 29 maggio 2025, Rel. E. Calvanese (informazione provvisoria)

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - atti del procedimento

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QUESTIONE DI DIRITTO

Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. 

Se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. 

Se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integrino una nullità generale a regime intermedio.

DECISIONE

Prima questione: soluzione affermativa. 

Seconda questione: soluzione affermativa. 

Terza questione: la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d'appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. 
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza-documento" con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.