Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/02/2024 - Cass. sez. II, 31 gennaio 2024, n. 4237

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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La sentenza in esame ritiene che la disciplina prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. sia astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali nell’ambito dei quali sia già stata proposta impugnazione al momento dell'entrata in vigore della d. lgs. n. 150/2022, ma questa sia poi successivamente oggetto di rinuncia: infatti, tale norma - che prevede la riduzione di pena nella misura di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato- pur essendo disposizione processuale, incidendo sul trattamento sanzionatorio, comporta ricadute necessariamente sostanziali; pertanto, deve trovare applicazione il principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, comma 4 c.p., quando la sentenza non sia passata in giudicato. In altra pronuncia al contrario si è escluso che la riduzione di pena di un sesto prevista dall’ art. 442, comma 2 bis c.p.p. possa trovare applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della diminuzione di pena è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa (Cass. sez. I, 21 dicembre 2023, n. 51180).