Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/06/2023 - Corte cost., sent. 13 giugno 2023, n. 116

argomento: corte costituzionale

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Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - Preclusione per il g.i.p. di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Non fondatezza - Inammissibilità

 

Sono  inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato».

Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 14, terzo comma, lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, «nella parte in cui non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato».

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